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Naspi, disoccupazione sospesa dall’Inps per introiti non comunicati


Ordine Informa

L’Inps sospende o revoca la Naspi quando il lavoratore non comunica i compensi presunti.
In tema di procedure Inps, la complicazione e la contraddizione sono all’ordine del giorno, specie quando si tratta di indennità da liquidare a carico dell’Ente.
In particolare, sono stati segnalati diversi casi, in tutt’Italia, di sospensione dell’indennità di disoccupazione Naspi per nuova assunzione, pur essendo il reddito presunto inferiore alla soglia di sospensione. L’Inps, in risposta alla richiesta di delucidazioni, ha chiarito che le sospensioni sono dovute alla mancanza, da parte dei lavoratori, della comunicazione del reddito presunto annuo derivante da nuova occupazione.
Ma com’è possibile che l’Inps chieda ai disoccupati di comunicare l’inizio di un nuovo impiego, quando quest’obbligo è stato abolito da una recente circolare Inps [1]?
Esenzione dalla comunicazione all’Inps di nuova occupazione
La circolare, infatti, conferma la non obbligatorietà di informare l’Istituto circa l’inizio di una nuova attività, almeno per quanto riguarda i rapporti di lavoro che necessitano della comunicazione obbligatoria preventiva Co Unilav Assunzione. L’Unilav, infatti, è trasmesso dai Servizi per il lavoro regionali in tempo reale all’Inps, pertanto aggiungere una seconda comunicazione, da parte del lavoratore, sarebbe inutile.
Obbligo di comunicazione all’Inps di nuova occupazione
Restano esclusi dall’esonero d’informativa da parte del soggetto soltanto:
– le assunzioni con contratto di somministrazione, poiché le Agenzie hanno 20 giorni di tempo per trasmettere l’Unilav Somministrazione;
– le assunzioni da parte di datori di lavoro stranieri, che non hanno l’obbligo di trasmettere l’Unilav entro le 24 ore precedenti l’inizio del rapporto;
– l’inizio di nuova attività di lavoro autonomo.
Sospensione della Naspi
La Naspi può essere sospesa dall’Inps quando il disoccupato instaura un nuovo rapporto subordinato, della durata minore di 6 mesi, ed il reddito presunto annuo supera 8.145 Euro; nel caso in cui non sia oltrepassata tale cifra, l’indennità è ridotta dell’80% della retribuzione percepita.
Come mai, allora, l’Inps sospende le indennità anche per rapporti che non danno luogo a redditi oltre soglia?
Il problema risiede nelle comunicazioni Unilav: spesso, specie quando si tratta di rapporti stagionali, il datore non è in grado di conoscere la retribuzione futura, pertanto, nell’apposita sezione della comunicazione di assunzione in cui andrebbe indicato il reddito presunto, scrive “zero”.
In presenza di quest’indicazione, l’Inps sospende d’ufficio la Naspi.
Che cosa può fare il lavoratore, per non subire una sospensione ingiusta?
Il percettore dell’indennità Naspi può comunicare, tramite il modulo Naspi-Com, anche direttamente dal portale web dell’Istituto, l’importo del reddito presunto stimato, per evitare la sospensione. Il termine per effettuare la comunicazione è di 30 giorni dall’avvio dell’attività. Per chi è sprovvisto di Pin dell’Inps, la comunicazione può essere effettuata tramite patronato.
Riduzione della Naspi
Evitata la sospensione, non dobbiamo dimenticare che la Naspi viene, comunque, ridotta dall’Istituto, per un importo pari all’80% del reddito derivante dalla nuova attività. La riduzione, oltrechè per i contratti di lavoro subordinato inferiori ai 6 mesi, con introiti sotto la soglia di 8.145 Euro, vale anche per i contratti di durata maggiore, o a tempo indeterminato, purchè sotto soglia, o per le nuove attività di lavoro autonomo, con reddito annuo stimato al di sotto di 4.800 Euro.
E se la riduzione non viene comunicata all’Inps?
In questo caso, la decurtazione è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Se il lavoratore è esente dall’obbligo di presentazione della dichiarazione, dovrà presentare, entro il 31 marzo dell’anno successivo, un’autodichiarazione all’Inps concernente il reddito ricavato dall’attività lavorativa, pena la restituzione della Naspi percepita dall’inizio dell’attività.
[1] Circ. Inps 57/2014.
(Fonte: La Legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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