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Mobilità: inserimento nelle liste e indennità


Ordine Informa

Licenziamenti collettivi: come avviene l’iscrizione nelle liste di mobilità, l’indennità, il pagamento dell’Inps, calcolo e durata dell’assegno.
A seguito di un licenziamento collettivo, ai lavoratori tornati a casa spetta l’indennità di mobilità che viene pagata dall’INPS.
Si tratta di lavoratori, in possesso di una determinata anzianità aziendale, licenziati da imprese precisamente individuate, di norma con più di 15 dipendenti.
Chi assume lavoratori in mobilità ha diritto a benefici contributivi e, nel caso in cui gli stessi siano anche beneficiari dell’indennità di mobilità, anche ad incentivi economici.
Tali benefici non spettano invece se il lavoratore assunto è stato precedentemente licenziato da un datore di lavoro non imprenditore. In tale ipotesi infatti il lavoratore è iscritto nella lista regionale di mobilità senza però aver diritto al relativo trattamento.
Come avviene l’iscrizione nelle liste di mobilità?
Dopo il licenziamento collettivo, l’impresa comunica alla DRL (ora DIL, Direzione Interregionale del Lavoro) l’elenco dei lavoratori in esubero, con l’indicazione dei requisiti soggettivi (qualifica, livello, età, carico familiare) e delle modalità di applicazione dei criteri per l’individuazione dei dipendenti in esubero, da licenziare. Al termine di questa procedura, i lavoratori vengono inseriti nella lista di mobilità regionale. Il fatto di essere stati inseriti nelle liste di mobilità non pregiudica la possibilità, per il dipendente, di impugnare il provvedimento di licenziamento davanti al Tribunale.
L’iscrizione nelle liste, con o senza diritto all’indennità, perdura fino alle scadenze previste in generale per il trattamento di mobilità.
La domanda del lavoratore di inserimento nelle liste di mobilità
Se il datore di lavoro omesse di iscrivere il lavoratore nelle liste di mobilità, il lavoratore ha diritto a farne richiesta.
La domanda va presentata entro 68 giorni dalla data di licenziamento; essa va inoltrata ai Servizi per l’impiego del luogo di residenza, nonché all’INPS (in via telematica), che accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi.
Coloro che hanno i requisiti per l’indennità di disoccupazione (v. n. 14400 e s.) possono richiedere la liquidazione provvisoria della mobilità ordinaria per 120 giorni.
Dal 24 settembre 2015 la presentazione all’INPS della domanda equivale a dichiarazione di immediata disponibilità ed è trasmessa dall’Istituto all’ANPAL, ai fini dell’inserimento del soggetto nel sistema informativo unitario delle politiche attive.
Entro 15 giorni dalla domanda il lavoratore – se ancora privo di occupazione – contatta i servizi per l’impiego per stipulare il patto di servizio.
Indennità di mobilità
L’indennità di mobilità viene corrisposta ai lavoratori licenziati con anzianità aziendale di 12 mesi di cui almeno 6 effettivamente lavorati. In questi ultimi si computano i periodi di ferie, festività, infortuni, congedo di maternità e congedo parentale, ma non quelli di malattia e servizio militare.
L’indennità di mobilità viene corrisposta mensilmente dall’INPS.
Nel caso successione di appalti, è possibile considerare l’anzianità maturata presso l’appaltante, cumulando i periodi prestati alle dipendenze delle diverse imprese appaltatrici.
Nel caso di trasferimento d’azienda o di fusione, l’anzianità di servizio si calcola sommando i rapporti di lavoro intercorsi con le varie società.
La misura dell’indennità di mobilità è corrisposta in percentuale del trattamento CIGS cui il lavoratore avrebbe avuto diritto al momento del licenziamento e, nel dettaglio:
– dal 1° al 12mo mese: 100% del trattamento CIGS;
– dal 13mo mese: 80% del trattamento CIGS.
Per i primi 12 mesi l’importo dell’indennità di mobilità viene ridotto a titolo contributivo in misura pari all’aliquota contributiva prevista a carico degli apprendisti (5,84%). All’indennità di mobilità non si estende il meccanismo di rivalutazione (previsto per la CIGS).
Durata dell’indennità di mobilità
La durata del trattamento di mobilità varia a seconda dell’età anagrafica del lavoratore e del territorio nel quale si trova l’unità produttiva di provenienza. In particolare:
Se la messa in mobilità è avvenuta nel 2015:
– fino a 39 anni: 12 mesi
– dai 40 ai 49 anni: 18 mesi (24 mesi nel Mezzogiorno)
– dai 50 anni: 24 mesi (36 mesi nel Mezzogiorno).
Se la messa in mobilità è avvenuta nel 2016:
– fino a 39 anni: 12 mesi
– dai 40 ai 49 anni: 12 mesi (18 mesi nel Mezzogiorno)
– dai 50 anni: 18 mesi (24 mesi nel Mezzogiorno).
(Fonte: La legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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