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Misure straordinarie per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile


News Lavoro Ordine Informa

Analisi e considerazioni di alcuni articoli relativi alle misure del Governo.
Relativamente all’art. 3 che recita, ‘ Le assunzioni a valere sulle risorse di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto e devono essere effettuate a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e non oltre il 30 giugno 2015’, con l’attuale crisi, quante aziende possono trovarsi nello stato di aver un incremento netto relativo all’occupazione avuta nei dodici mesi precedenti? Questo articolo peraltro come è scritto è pericolosissimo in quanto non indica cosa si intende per incremento netto ma visto che si cita giustamente il regolamento comunitario l’art. 40 comma 4 esplicita che l’incremento deve riguardare l’ULA dell’anno precedente l’assunzione!
Da una prima analisi una delle buone notizie arriva dall’art. 8, ‘ Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, all’articolo 4, dopo l’alinea, è inserita la seguente lettera: “a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all’articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.”.
Migliori e maggiori valutazioni ci si riserva di dare nei giorni a seguire.


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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