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Min. Lavoro: disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi


Ordine Informa

Circolare del Ministero del Lavoro n. 27 del 20/10/2015 sulla disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi
Il Ministero del Lavoro ha rilasciato la circolare numero 27 del 20 ottobre 2015 per fare chiarezza sulla indennità di disoccupazione ASpI per i lavoratori sospesi a seguito dell’entrata in vigore lo scorso 24 settembre del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015. In particolare quindi questa circolare serve a tutela delle fattispecie già perfezionate alla data di entrata in vigore della norma abrogativa.

Come abbiamo già detto alcune settimane fa l’INPS con messaggio numero 6024 del 30 settembre 2015 comunicava che a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs 148/2015 del 24 settembre in attuazione del Jobs Act è stata abrogata l’indennità di disoccupazione ASpI lavoratori sospesi di cui alla legge 28 giugno 2012, n.92, articolo 3, comma 17.

Leggi anche: INPS: niente più disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi

Con questa Circolare il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha dato un’interpretazione più estensiva della norma in oggetto In riscontro ai diversi quesiti presentati alla Direzione Generale, con i quali è stato sollecitato un chiarimento in merito agli aspetti applicativi connessi all’ indennità di disoccupazione ASpI per i

lavoratori sospesi, prevista in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015.

In prima battuta, come detto sopra, previo parere concorde dell’INPS, il Ministero del Lavoro ha assunto, in via prudenziale, un orientamento restrittivo e di interpretazione letterale della norma, come comunicato anche dall’INPS con il messaggio n. 6024 del 30.09.2015 andando quindi a sopprimere l’erogazione dell’ASpI per i lavoratori sospesi, dal 24 settembre 2015.

Alla luce di questa interpretazione restrittiva comunicata anche con messaggio INPS, Le aziende, i consulenti e gli Enti bilaterali, in virtù di quanto sopra, hanno potuto presentare le domande di indennità di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi, fino alla data del 12 ottobre 2015, corrispondente al 20° giorno successivo al 23 settembre 2015 (ultimo giorno utile di sospensione).

Tuttavia, continua la Circolare, questa interpretazione ha portato ad un evidente vuoto di tutele e disparità di trattamenti, visto che la normativa abrogata, seppur in via sperimentale, avrebbe dovuto coprire tutto il 2015, seppur nei limiti dei fondi stanziati pari a 20 milioni di euro.

Alla luce di quanto sopra, la Direzione generale del Ministero del Lavoro ha deciso di prendere in considerazione un’interpretazione più estensiva della norma, anche per far fronte agli accordi sindacali precedentemente presi.

Pertanto, preso atto che dal 24 settembre è venuto meno il fondamento giuridico dell’indennità di disoccupazione per lavoratori sospesi, è possibile prendere in considerazione, nei limiti delle risorse disponibili, le situazioni per le quali entro la data del 23 settembre si siano perfezionati i requisiti e sempre entro la data del 23 settembre 2015 è necessario che sia stato stipulato l’accordo con la previsione delle sospensioni entro la medesima data e sino al 31 dicembre 2015, e che la relativa istanza sia stata

presentata nel termine ultimo di 20 giorni dall’inizio delle sospensioni, vale a dire entro il 12 ottobre

2015.

(Autore: Antonio Maroscia)

(Fonte: Lavoro&Diritti) 

 


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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