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Maternità e paternità per iscritti alla Gestione separata INPS


Ordine Informa

Circolare INPS con le istruzioni operative su maternità e paternità per iscritti alla Gestione separata
L’INPS ha emanato la Circolare INPS del 26 febbraio 2016 n. 42 con la quale fornisce i primi chiarimenti sulle nuove disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo n. 80/2015​ sul congedo di maternità e paternità per iscritti alla Gestione separata INPS.

Più in dettaglio il suddetto decreto attuativo del Jobs Act ha previsto la possibilità per le lavoratrici e i lavoratori, nonché per i genitori adottivi o affidatari, iscritti alla Gestione separata di fruire dell’indennità di maternità o paternità, per il periodo di astensione pari a 5 mesi. La norma ha stabilito inoltre che questo diritto permane anche nei casi in cui il committente o l’associante in partecipazione non abbia effettuato il versamento dei contributi dovuti.

Tali disposizioni sono state inizialmente introdotte in via sperimentale, ma per effetto del successivo Decreto Legislativo ​n. 148/2015, troveranno applicazione anche per gli anni successivi al 2015.

L’INPS con la circolare n.42/2016, traccia il quadro normativo di applicazione e le modalità operative con cui potranno essere fruite queste nuove misure di sostegno alla genitorialità.

La circolare fornisce istruzioni amministrative ed operative in materia di:

indennità di maternità e paternità per iscritti alla Gestione separata, genitori adottivi o affidatari, per un periodo di astensione di 5 mesi;

diritto all’indennità di congedo di maternità/paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori “parasubordinati” iscritti alla Gestione separata nei casi in cui il committente o l’associante in partecipazione non abbia effettuato il versamento dei contributi dovuti.

Maternità e paternità per iscritti alla Gestione separata, genitori adottivi o affidatari

In caso di adozione, nazionale o internazionale, alle lavoratrici di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme obbligatorie, spetta, sulla base di idonea documentazione, un’indennità per i cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia, alle condizioni e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato ai sensi dell’articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Diritto alle indennità di maternità/paternità in caso di mancato versamento dei contributi da parte del committente o associante.

Il nuovo art. 64 ter del T.U. maternità/paternità, rubricato “Automaticità delle prestazioni” prevede che “I lavoratori e le lavoratrici iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme obbligatorie, hanno diritto all’indennità di maternità anche in caso di mancato versamento alla gestione dei relativi contributi previdenziali da parte del committente”.

(Autore: Antonio Maroscia)

(Fonte: Lavoro&Diritti) 


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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