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Malattie croniche: il lavoratore può trasformare il full time in part time


Ordine Informa

La patologia del lavoratore deve essere grave: diritto a ripristinare il contratto a tempo pieno in qualsiasi momento.
Non più soltanto le malattie oncologiche: ora anche le patologie croniche, caratterizzate da un aggravamento progressivo, garantiranno al dipendente il diritto di chiedere, all’azienda presso cui lavora, la trasformazione del contratto full time in part time. È questo l’effetto del recente decreto legislativo attuativo del Job Act [1], recante la disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni.

La nuova norma viene vista come una vera e propria conquista per i lavoratori. Espressamente viene previsto che i lavoratori del settore pubblico e del settore privato, affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale.

In ogni caso il lavoratore può richiedere, in qualsiasi momento, il ripristino della situazione antecedente. Dispone infatti la norma che, a richiesta del lavoratore, il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno. Insomma, un diritto di ripensamento da sfruttare soprattutto in caso di guarigione, in modo da non ingabbiare il dipendente in una scelta definitiva.

Ora bisognerà attendere per verificare quale interpretazione i giudici vorranno dare al concetto di “gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti”. In sostanza, il termine “ingravescenti” si riferisce a malattie che si aggravano progressivamente. Dovrebbero, quindi, rimanere escluse dal campo di applicazione quelle patologie che, sebbene croniche, dal punto di vista clinico non peggiorano gradualmente nel corso del tempo.

[1] Art. 8 co. 3, d.lgs. n. 81/2015.

(Fonte: La Legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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