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Malattia: stop reperibilità del dipendente dopo la visita fiscale


Ordine Informa

Lavoro: dopo la visita fiscale di controllo, da parte del medico dell’Inps, richiesta dall’azienda, il lavoratore ha la possibilità di uscire di casa e allontanarsi dal proprio domicilio.
Va bene farsi trovare a casa, durate le fasce orarie di reperibilità dal medico fiscale dell’Inps, inviato dall’azienda a controllare che la malattia del dipendente sia effettiva; ma non per questo si deve rimanere chiusi in casa tutte le 24 ore. Anche perché ci sono malattie che non richiedono un continuo ricovero a letto. E allora ben può il lavoratore allontanarsi dal proprio domicilio una volta avvenuta la visita. Purché, ovviamente, così facendo, egli non comprometta la propria guarigione (il dipendente, infatti, ha il dovere giuridico – sanzionabile dall’azienda – di non allungare i tempi del rientro sul posto di lavoro).
Il tema delle visite fiscali e delle nuove fasce di reperibilità del lavoratore che usufruisce dei permessi per malattia, è sempre caldo negli ambienti aziendali. E questo perché la giurisprudenza è orientata nel senso di ritenere sanzionabile, a livello disciplinare, il dipendente che non si faccia trovare dal medico dell’Inps: e ciò a prescindere dalla effettiva sussistenza della malattia. Salvo, infatti, alcune giustificazioni ritenute valide, il dipendente benché davvero malato, non può comunque allontanarsi finché non è avvenuta la visita di controllo.
Ma, ciò che spesso si ignora, è che una volta andato via il medico fiscale, il dipendente non ha più l’obbligo della reperibilità e ben si può assentare dalla propria dimora. Il chiarimento, peraltro, proviene da una “fonte ufficiale” come la Cassazione che, con una sentenza di qualche anno fa [1], riportata peraltro dalla stampa dell’epoca e forse oggiAggiungi un appuntamento per oggi un po’ “dimenticata”.
La vicenda
Nel caso di specie, un lavoratore era uscito immediatamente dopo la visita fiscale e, per questo, aveva ricevuto la sanzione dall’Inps e dal datore di lavoro secondo cui era suo diritto disporre un ulteriore controllo medico dopo la prima visita fiscale.
La casa non è una galera per il lavoratore malato
Non passa la tesi dell’Inps secondo cui il dipendente in permesso, anche dopo l’accertamento del medico di controllo, è obbligato, per tutta la durata della malattia, a rispettare le fasce orarie di reperibilità per consentire ulteriori accertamenti sulle sue condizioni di salute. Peraltro, sempre la Cassazione, ha ritenuto illecite le visite di controllo ripetute e persecutorie.
Insomma, secondo i supremi giudici, il lavoratore assente per malattia ha la facoltà piena di disporre liberamente del proprio diritto alla “locomozione” che non può essere limitato oltre il tempo strettamente necessario a consentire il controllo medico del suo stato di salute. Quindi, una volta che il medico fiscale dell’Inps abbia già visitato l’interessato, questi ritorna in totale libertà di movimento.
Se così non fosse, una volta accertata la malattia del dipendente, continuare a obbligarlo alle fasce di reperibilità significherebbe imporgli un riposo forzato quotidiano. Riposo che, peraltro, potrebbe non essere compatibile con alcune malattie che, per la relativa cura, potrebbero richiedere l’allontanamento da casa (si pensi all’asma allergica di fronte alla quale non c’è niente di meglio di una giornata al mare).
Insomma, la limitazione di movimento potrebbe incidere cioè sui criteri e i metodi di cura della malattia i tempi e i luoghi di essa. Superate quindi le fasce orarie (che di recente sono state modificate) scatta la libertà vigilata per il dipendente: “vigilata” perché, comunque, egli non può porre in essere attività che possano pregiudicare la sua guarigione (si pensi a una attività sportiva per chi ha la polmonite).
[1] Cass. sent. n.21/2008 del 21.04.2008, sez. giurisdizionale per la regione Trentino Alto-Adige.
(Fonte: La Legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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