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Malattia, se il lavoratore non invia il certificato medico che succede?


Ordine Informa

Malattia e certificato medico telematico: gli adempimenti del lavoratore.
Già da qualche anno, in base al Collegato Lavoro del 2010 [1], è stato previsto l’invio del certificato medico all’Inps in modalità telematica, da parte del personale sanitario curante; di conseguenza, il dipendente non è più obbligato a spedire la certificazione.
L’Istituto, in particolare, ha predisposto delle modalità di trasmissione e degli adempimenti ben precisi [2], e permesso la trasmissione cartacea solo in casistiche particolari, come disfunzioni o malfunzionamenti dei sistemi informatici, oppure malattia insorta durante un soggiorno in un Paese Extraeuropeo.
Vediamo, punto per punto, che cosa deve fare il lavoratore in caso di malattia, comprese le ipotesi in cui si ammali fuori dall’Italia.
Malattia insorta in Italia
Qualora il dipendente si ammali in Italia, il medico curante, o la struttura sanitaria che lo ha in cura, dovrà inviare telematicamente il certificato all’Inps.
La trasmissione del certificato comporta l’attribuzione, da parte dell’Inps, di un numero di codice univoco.
Il certificato dovrà essere stampato dal medico, per consentire al lavoratore di comunicare il codice univoco, ove il datore di lavoro o gli accordi lo richiedano.
La comunicazione del codice all’azienda non è regolamentata dalla legge, ma dai contratti collettivi o da accordi aziendali: è prevista anche la possibilità dell’invio tramite email o sms.
Il personale sanitario potrà inviare la certificazione in modalità cartacea soltanto in ipotesi di malfunzionamento dei sistemi.
Malattia insorta in un Paese Extraeuropeo
Qualora la malattia si verifichi durante un temporaneo soggiorno in un Paese non comunitario, non potrà essere inviata telematicamente la certificazione all’Inps, ma il certificato dovrà essere presentato alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana presente sul luogo, che curerà l’invio all’Istituto.
Malattia insorta in un Paese Europeo
Se la malattia insorge durante un soggiorno in un Paese dell’Unione Europea o convenzionato con l’Italia, il lavoratore dovrà presentare il certificato medico all’Istituzione estera competente in materia, entro 3 giorni dal verificarsi della patologia, munito della Tessera Europea Assicurazione Malattia (che ha rimpiazzato il vecchio modello E111). L’Istituzione trasmetterà la certificazione all’INPS, compresi eventuali esiti degli accertamenti sanitari [3]. La certificazione medica, anche se non redatta in Italia, è equiparata al certificato medico italiano, senza bisogno di traduzioni o legalizzazioni ( a meno che la convenzione col singolo Paese non lo preveda espressamente).
Certificato medico: procedura di rilascio
Una volta insorta la malattia, il lavoratore si deve recare presso il medico curante ( o presso la guardia medica, o altra struttura sanitaria, a seconda della particolare situazione): il personale sanitario, dopo aver stabilito diagnosi e prognosi, dovrà redigere il certificato utilizzando la procedura on line dell’Inps, allegando allo stesso l’indirizzo al quale il lavoratore si rende disponibile alla vista fiscale.
Una volta compilati tutti i dati, la certificazione è trasmessa all’Inps, che la renderà disponibile nel sito per la consultazione da parte del datore di lavoro: l’azienda, però, vedrà solo l’attestazione medica, senza diagnosi.
Il medico, poi, dovrà rilasciare al lavoratore, alternativamente:
– una copia cartacea del certificato;
– il numero identificativo del protocollo.
Il alternativa il medico potrà spedire via email il certificato in Pdf.
Comunicazioni dal dipendente al datore
Il dipendente dovrà, innanzitutto, preavvertire il datore di lavoro dell’assenza. Successivamente, in base agli accordi, dovrà comunicare il numero di protocollo del certificato, per consentire all’azienda di visualizzare il certificato via web; anche senza il numero di protocollo, l’azienda può comunque reperire il certificato nel portale Inps, effettuando la ricerca mediante codice fiscale del lavoratore, o mediante periodo.
Il dipendente avrà inoltre l’obbligo di avvertire il datore di eventuali successive variazioni dell’indirizzo.
In base a quanto esposto, il lavoratore non è più obbligato ad inviare il certificato medico all’azienda ed all’Inps: precedentemente all’entrata in vigore della trasmissione telematica, difatti, il dipendente doveva effettuare detto invio entro 2 giorni dal verificarsi della malattia, tramite raccomandata ricevuta di ritorno.
Consultazione da parte del lavoratore
Oltre all’azienda, anche il lavoratore può consultare il proprio certificato medico, accedendo al sistema informativo dell’Inps, con le seguenti modalità:
– accesso al portale web dell’Inps, digitando il proprio codice fiscale ed il numero di protocollo fornito dal medico;
– accesso al portale web dell’Inps, digitando il proprio codice fiscale ed il proprio codice Pin;
– ricezione della certificazione da parte dell’Inps tramite sms, dietro apposita richiesta.
[1] Art.25, L.183/2010.
[2] Inps Circ. 117/2011.
[3] Inps Mess. 28978/2007.
(Autore: Noemi Secci)
(Fonte: La Legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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