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L’indennità di accompagnamento non è reddito: stop accertamento fiscale


Ordine Informa

All’Agenzia delle Entrate non deve interessare come il disabile spenda i soldi messi da parte con l’indennità di accompagnamento: il trattamento assistenziale erogato dall’Inps ha lo scopo di garantire al beneficiario un tenore di vita migliore di quello che altrimenti avrebbe per via della sua disabilità. Con la conseguenza che tale somma non è imponibile ai fini Irpef e il suo impiego per l’acquisto di un bene costoso – come ad esempio un’auto – non può costituire oggetto di contestazione da parte del fisco. In termini pratici questo significa che ha meno possibilità di essere oggetto di accertamento fiscale, rispetto a una persona qualsiasi, il disabile che percepisce l’indennità di accompagnamento: tale somma, infatti, non indica necessariamente una maggiore capacità contributiva del soggetto. È quanto chiarito dalla Commissione Tributaria Regionale di Potenza con una recente sentenza [1].La vicenda attiene a un accertamento spiccato nei confronti di una donna disabile che, coi soldi dell’indennità di accompagnamento aveva acquistato un’automobile. La contribuente, però, impugnando l’avviso del fisco, era riuscita a dimostrare che il veicolo era stato acquistato anche grazie all’aiuto del figlio che si era accollato tutte le spese di manutenzione. Sicché la Commissione Regionale le ha dato ragione.

L’Agenzia delle Entrate non può applicare al portatore di handicap le stesse regole previste per gli altri contribuenti: difatti bisogna tenere conto della presenza, nel suo “portafogli”, di un reddito esente dalle imposte quale appunto l’indennità di accompagnamento; reddito che potrebbe consentire al beneficiario un tenore di vita più elevato rispetto a quanto la sua dichiarazione annuale non dimostri.

Insomma è illegittimo ritenere che l’indennità di accompagnamento costituisca una capacità contributiva, trattandosi di un reddito esente che lo stesso Stato riconosce al beneficiario. Quest’ultimo quindi non può avere alcuna penalizzazione rispetto a come tale reddito viene speso.

[1] CTR Potenza sent. n. 324/16.

(Fonte: La Legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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