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Licenziamento per inidoneità: illegittimo se le mansioni sono diverse


Ordine Informa

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: inidoneità fisica, spostamento di mansioni del dipendente e nuovo articolo 2103 codice civile.
Non si può licenziare un dipendente perché inidoneo alle mansioni a lui attribuite se queste sono diverse rispetto a quelle per le quali è stato assunto e nonostante tutto il dipendente abbia accettato di svolgerle ugualmente. È quanto chiarito dalla Cassazione poche ore fa [1].
La vicenda
Un’azienda licenziava un lavoratore per sopravvenuta inidoneità fisica alle nuove mansioni affidategli. I nuovi incarichi prevedevano che il dipendente fosse adibito al trasporto manuale di carichi pesanti, attività, tuttavia, che non rientrava in alcuna delle mansioni comprese nel livello contrattuale assegnato. Secondo la Cassazione, l’inidoneità fisica, anche se espletata, non poteva costituire un motivo valido per mandare a casa il lavoratore.
Dunque, licenziamento intimato dal datore di lavoro non può essere considerato valido solo perché il lavoratore ha accettato di svolgere le mansioni diverse rispetto a quelle indicate all’atto dell’assunzione.
L’articolo 2103 del codice civile
Tutto ruota intorno all’articolo 2103 del codice civile, di recente oggetto di modifica con l’introduzione del Job Act. I fatti di causa si riferiscono ad epoca in cui non era ancora intervenuta la modifica: la norma stabiliva il divieto di adibire il lavoratore a mansioni diverse da quelle per le quali era stata assunto o comunque equivalenti.
OggiAggiungi un appuntamento per oggi invece l’azienda può adibire il lavoratore a mansioni non più equivalenti, ma semplicemente riconducibili al livello ed alla categoria delle ultime effettivamente svolte. In buona sostanza, il lavoratore può essere adibito anche a mansioni diverse da quelle per le quali è stato assunto, purché rientranti nella categoria di inquadramento (per maggiori informazioni leggi “Lavoro: le nuove regole in tema di mansioni).
Nell’ambito di questa nuova e più elastica cornice, comunque, resta fermo il divieto per il datore di licenziare il dipendente inidoneo alle diverse mansioni alle quali non poteva essere adibito (secondo i nuovi confini), nonostante il consenso di quest’ultimo all’effettuazione di tali compiti.
[1] Cass. sent. n. 24377/15 del 30.11.15.
(Fonte: La Legge per tutti) Messaggi


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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