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Licenziamento illegittimo in caso di insulti al datore di lavoro 


Ordine Informa

Secondo la Corte di Cassazione, non si può licenziare un dipendente che insulta in modo volgare e offensivo il capo se si ritiene vittima di un’ingiusta delazione e nonostante ciò non si sia sottratto ai suoi doveri lavorativi.
Jobs Act: novità in tema di licenziamento
Con l’entrata in vigore della nuova riforma del mercato del lavoro e la modifica dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, si torna a parlare di licenziamento. A parte i paletti che dà la legge al divieto di licenziamento e al ristoro del lavoratore (reintegro nel posto di lavoro e indennità risarcitoria a seconda della tipologia di licenziamento), anche la giurisprudenza fornisce indicazioni utili in materia di controversie di lavoro, che derivano da casi concreti.
Il caso
Il caso deriva dal reclamo presentato alla Corte d’appello di Napoli che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento in tronco intimato da un’azienda aeronautica ad un proprio dipendente, per atti di grave insubordinazione consistiti nell’essersi rivolto, con voce alterata e con parole offensive e volgari, ad un diretto superiore che l’aveva invitato a collaborare per garantire una certa serenità lavorativa nel reparto.
Per la Corte d’appello, il dipendente aveva parlato nella convinzione di essere vittima di un’ingiusta delazione e perciò in stato di turbamento, non avendo comunque rifiutato di svolgere la sua prestazione lavorativa, né tantomeno avendo contestato i poteri del superiore. Secondo il tribunale partenopeo in primo grado, l’illecito disciplinare ossia l’insulto al datore doveva essere sì sanzionato, ma in maniera più lieve rispetto al licenziamento in tronco, ossia con una sanzione amministrativa. Contro la sentenza in primo grado, l’azienda ricorre in Cassazione per far valere le sue ragioni, quindi la legittimità del licenziamento in tronco del dipendente.
Cassazione: la sentenza n. 2692 dell’11 febbraio 2015
Nella sentenza datata 11 febbraio 2015, la Suprema Corte segue l’orientamento espresso dal giudice napoletano, affermando che “l’utilizzo da parte del lavoratore di parole offensive e volgari nei confronti di un responsabile aziendale a lui gerarchicamente sovraordinato costituisce insubordinazione di grado lieve e giustifica, alla luce della disciplina delineata dal contratto collettivo, una mera sanzione conservativa, risultando sproporzionata, per contro, l’irrogazione di un provvedimento espulsivo”.
Sulla base di queste considerazioni, è stata confermata la decisione della Corte di annullare il licenziamento in tronco e disporre la reintegrazione sul posto di lavoro del dipendente.

(Fonte: Fisco7)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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