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Licenziamenti disciplinari: scrivere bene le norme per ottenere un’interpretazione corretta dai Giudici


Ordine Informa

Uno dei problemi principali del diritto del lavoro è l’eccessiva oscillazione giurisprudenziale: capita spesso, troppo spesso, che la stessa norma sia letta in maniera diversa, a volte diametralmente opposto, da una stanza all’altra dello stesso Tribunale. Questo fatto viene in mente leggendo la sentenza con cui la Corte d’Appello di Brescia ha rovesciato l’interpretazione che, sino ad oggi, ha dato la maggioranza della dottrina e anche della giurisprudenza di Cassazione all’articolo 18 introdotto nel 2012 dalla riforma Fornero.
Quella riforma disse, in estrema sintesi, che si poteva essere reintegrati sul posto di lavoro solo se, in un licenziamento disciplinare, veniva contestato un fatto che non esisteva, oppure un fatto per il quale il CCNL prevede una sanzione più lieve del licenziamento.
La Corte di Cassazione ha poi chiarito – in linea con quella che, come detto, è l’opinione dominante della dottrina – che la legge fa riferimento al caso in cui non esista il fatto materiale.
La Corte d’Appello di Brescia, del tutto legittimamente, avanza una lettura diversa: il fatto si considera “inesistente” ogni volta che, pur esistendo nella vita reale, non ha rilevanza disciplinare, oppure ce l’ha, ma questa è modesta.
Una lettura del tutto diversa da quella della Cassazione, che non agevola il lavoro degli interpreti e degli operatori, costretti a fare lo slalom tra indirizzi giurisprudenziale sempre mutevoli. La responsabilità di questi cambiamenti non è, tuttavia, dei giudici, che fanno quello che la Costituzione chiede loro: applicano la legge, interpretandola secondo il loro convincimento. La responsabilità principale è ascrivibile al legislatore, che non manca mai di scrivere norme ambigue o troppo suscettibili di letture differenti e, in alcuni casi, opposte.
Da questo punto di vista, il d.lgs. 23/2015 – le tutele crescenti – lascia ben sperare: la nozione di fatto è ben circoscritta, e il tema della proporzionalità  è risolto da una norma molto chiara, che impedisce di applicare la reintegra per i casi di sanzione considerata sproporzionata.

(Fonte: Lavoro&Impresa)

Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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