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Legge di stabilità 2015, il nuovo regime dei minimi per le partite Iva


Fisco

Sono in arrivo diverse novità per chi, soprattutto tra i giovani, detiene un’attività o una partita Iva e riesce a iscriversi alla particolare fascia di contribuzione fiscale.
Nei giorni scorsi, vi abbiamo dato notizia di come fosse in cantiere una vera e propria rivoluzione sul fronte degli autonomi, con la preparazione di nuove aliquote contributive che, a un primo sguardo, avrebbero potuto complicare e non di poco la situazione dei liberi professionisti, soprattutto di coloro che possono fregiarsi del regime agevolato.
Requisiti e informazioni
A chi è rivolto. Al nuovo regime dei minimi potranno iscriversi di coloro che non abbiano superato i limiti in base all’ attività svolta, che possono variare da 15 mila a 40 mila euro annui di ricavi o compensi.
Quale imposta si applica. La nuova aliquota sarà del 15%, in base alla rendita variabile stimata dal 40 all’ 86%, sempre legata all’ attività svolta dal soggetto.
Ulteriori profili. Non basteranno i ricavi per ottenere accesso al regime dei minimi 2015, che debutterà con l’approvazione finale della legge di stabilità. Un ulteriore parametro, infatti, è quello del tetto di spese per il personale, che non dovranno oltrepassare i 5 mila euro annui, più un valore lordo di beni strumentali che no può andare al di là dei 20 mila euro di patrimonio al prossimo 31 dicembre.
Settori. Sono nove i gruppi individuati dalla bozza della legge finanziaria circolata negli ultimi giorni e in attesa di ufficializzazione da parte del governo. Si passa, per esempio, dagli intermediari di commercio, ai ristoratori, i quali avranno accesso a due soglie ben diverse di ricavi: 15 mila euro per i primi e 40 mila per i secondi. Dunque, un radicale cambio di registro rispetto a quanto in vigore, dal momento che la normativa attuale consente solo di rimanere sotto i 30 mila euro indipendentemente dall’ attività svolta.
Come determinare il reddito. Secondo quanto scritto nella legge di stabilità, il calcolo del valore esatto reddituale andrà svolto secondo un criterio forfettario, con l’applicazione di un apposito coefficiente di redditività sul totale dei ricavi. In questo modo, verrà ammessa come unica deduzione quella inerente i contributi previdenziali dell’anno in questione, fermo restando la possibilità di abbassare a un terzo il reddito nei primi 3 anni di svolgimento della professione. Al risultato, si applicherà di conseguenza una imposta sostitutiva di Irpef, Irap e addizionali che sarà del 15%.
(Fonte: LeggiOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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