Skip to main content

Legge di Bilancio 2023- aggiunto un mese di congedo parentale indennizzato all’80%


Ordine Informa

Tra le misure presenti nella Legge di Bilancio 2023, si registra anche una modifica alla disciplina del congedo parentale. Normalmente il congedo parentale è retribuito al 30% ; con questa modifica viene aggiunto un mese di congedo facoltativo, non obbligatorio, ma retribuito all’80% e utilizzabile fino al sesto anno di vita del bambino. 

Questa nuova misura  si aggiunge  alle modifiche della disciplina del congedo parentale entrate in vigore il 13 agosto 2022 con il Dlgs 105/202. Difatti, il D.lgs. n. 105/2022, nel dare attuazione alla Direttiva UE 2019/1158,  ha modificato il D.lgs. n. 151/2001, introducendo diverse novità normative in materia di maternità, paternità e congedo parentale.  Per quanto concerne le novità introdotte dal decreto Equilibrio in materia di congedo parentale si rammenta che, se con la novella di agosto sono rimasti immutati i limiti individuali di fruizione del congedo parentale – unica eccezione il limite del genitore solo portato ad 11 mesi – ad aumentare sono stati i periodi indennizzabili ed il riferimento all’età del bambino.
Il nuovo articolo 34 del D.lgs. n. 151/2001 dispone infatti che per i periodi di congedo parentale, fino al dodicesimo anno di vita del figlio (non più sei), a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30% della retribuzione. I genitori hanno inoltre diritto, questa volta in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione. Quindi il periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori è di nove mesi e non più sei come in passato. Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai nove mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (non più otto), un’indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. Inoltre, a seguito delle novità introdotte dal decreto Equilibrio varia anche il criterio di calcolo dell’indennità; difatti, il nuovo articolo 34 rinvia integralmente al contenuto dell’articolo 23 senza escludere, come in passato, l’applicazione del comma 2. L’indennità dovrà quindi essere calcolata anche sui ratei delle mensilità aggiuntive. Ancora, rispetto al passato, i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X