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Legge 104: trasferimento del lavoratore se necessario all’azienda


Ordine Informa

L’interesse del lavoratore titolare dei benefici della legge 104 prevale solo sulle ordinarie esigenze produttive e organizzative dell’azienda, ma non su quelle straordinarie.
Benefici della legge 104: il lavoratore che assiste un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap ha diritto a non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede, ma ciò vale solo se detta mobilità dipende da ordinarie esigenze tecnico-produttive del datore di lavoro; invece, il dipendente può ben essere trasferito, nonostante sia “portatore della 104”, quando sia accertata l’incompatibilità della sua permanenza nella stessa sede di lavoro.
È questa la sintesi di una recente sentenza della Cassazione [1].
Permessi retribuiti 104 e trasferimento
La famosa legge 104 attribuisce al lavoratore che conviva con parente o affine entro il terzo grado handicappato grave o lo assistita con continuità, il diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e a non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
Il trasferimento, però, può essere adottato in presenza di condizioni di necessità per l’azienda e dunque idonee a far venire meno il diritto del lavoratore, che assiste il familiare disabile.
L’interesse della persona handicappata prevale sulle ordinarie esigenze produttive ed organizzative del datore di lavoro, ma non su quelle straordinarie, quando cioè il trasferimento è reso necessario dall’impossibilità di adibire il lavoratore titolare dei benefici della legge 104 alla sede da questi prescelta.
[1] Cass. sent. n. 15081/2015 del 17.07.2015.
(Fonte: La Legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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