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Le sanzioni del regolamento condominiale


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Regolamento condominiale assembleare: modalità di previsione delle sanzioni, ammontare delle stesse e maggioranze necessarie, procedimento per il recupero delle somme. Obbligatorietà del regolamento per gli assenti e i dissenzienti.Il rapporti tra i condomini di un fabbricato sono sempre poggiati su un equilibrio assai precario. La difficoltà di gestire l’utilizzo delle aree comuni nonché di disciplinare l’uso della cosa privata, senza arrecare danno o pregiudizio ai propri vicini, sono sempre all’ordine del giorno, in un condominio.

Il regolamento condominiale può servire a questo scopo. Esso è obbligatorio, quando in un edificio i condomini sono più di dieci, ed è essenziale per governare l’uso dei beni comuni ed i comportamenti contrari alle esigenze dei singoli residenti.

Ebbene, in caso di violazione del norme previste in esso, cosa succede ed è possibile subire delle sanzioni a riguardo ? Questo articolo si propone di rispondere ad alcune domande sull’argomento in oggetto.

È possibile prevedere delle sanzioni in un regolamento condominiale?

Si tratta di un’eventualità, ma non è la regola. Un regolamento condominiale può prevedere delle sanzioni pecuniarie, in caso di violazioni delle norme in esso previste.

Chi stabilisce le sanzioni per la violazione del regolamento condominiale?

In quest’ambito, è l’assemblea ad essere sovrana. Essa, infatti, nel deliberare il regolamento così come nel volerlo modificare, può decidere che alla violazione del regolamento corrisponda una sanzione.

È bene ricordare che il regolamento condominiale (detto in tal caso assembleare) può essere deliberato a maggioranza dei presenti in assemblea e sempre che questi rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio [1].

La sanzione prevedibile parte da un minimo di 200 euro ad un massimo di 800, in caso di recidiva [2].

Verificatasi la trasgressione, è sempre l’assemblea, evidentemente convocata con all’ordine del giorno l’argomento “scottante”, a stabilire se irrogare o meno la sanzione prevista. In buona sostanza, in questo caso, l’assemblea opera un po’ come un organo giudicante. Essa deve, altresì, votare la “punizione” secondo la stessa maggioranza prevista per l’approvazione del regolamento.

I soldi pagati per le sanzioni previste dal regolamento dove fanno a finire?

Secondo la normativa vigente, essi sono incassati dall’amministratore, in nome e per conto del condominio, il quale provvederà a destinarli ad un fondo comune per la gestione delle spese ordinarie.

Cosa accade se un condomino si rifiuta di pagare la sanzione irrogata dall’assemblea?

In questo caso, il condominio, per via ordinaria, cioè tramite un’azione giudiziaria dovrà dimostrare l’obbligo a carico del trasgressore.

In altri termini, nella causa intentata, che dovrà essere sempre preceduta dal tentativo obbligatorio di mediazione, il condominio dovrà provare il cosiddetto “fatto storico”, cioè l’avvenuta violazione ad opera del residente coinvolto.

Nel giudizio che ne seguirà, quindi, occorrerà dimostrare la legittimità del regolamento condominiale azionato e delle sanzioni in esso previste, il verificarsi della trasgressione in contestazione (ad esempio, mediante testimoni), la legittimità della decisione assembleare in cui è stata comminata la sanzione non pagata.

Ovviamente, in questa sede, il condomino, accusato e punito, avrà modo di difendersi e contestare gli addebiti rimossi.

Coloro che non hanno partecipato all’approvazione del regolamento condominiale, possono subire le conseguenti sanzioni previste?

Assolutamente si. Se la decisione assembleare, in cui è stato approvato il regolamento, è stata legittimamente presa, secondo le maggioranze stabilite dalla legge e nel rispetto dei principi previsti in materia, gli assenti o i dissenzienti non possono evitare l’applicazione del deliberato condominiale, in cui, tra le varie disposizioni, sono state previste delle sanzioni.

In questo caso, quindi, il trasgressore non potrà sottrarsi alla volontà espressa dall’assemblea.

[1] Art. 1136, comma secondo cod. civ.

[2] Art. 70 disp. att. cod. civ.

(Autore: Marco Borriello)

(Fonte: La legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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