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Le cause ostative dei benefici economici e contributivi: l’ultimo interpello del Ministero


Ordine Informa

Con l’Interpello n. 3 del 6.03.2015, IL Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rispondeva al quesito in merito alla corretta interpretazione dell’art. 4, co.12 L. n.92/2012, riguardante la disciplina degli incentivi economici e contributivi all’assunzione.
In specifico veniva chiesto se gli incentivi previsti dalla citata normativa per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità spettino anche nei seguenti casi:
Nei confronti di imprese per cui è stato omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti;
Ad imprese che, a seguito di licenziamenti collettivi effettuati per crisi aziendale, intendano assumere gli stessi lavoratori licenziati per cui vige il diritto di precedenza, dopo i successivi sei mesi dalla data di licenziamento, in virtù di accordi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL di categoria;
Per imprese che, in caso di cambio appalto per servizi identici e ripetitivi, non procedano all’assunzione dei lavoratori già occupati da altra impresa in conformità alla clausola sociale prevista dal CCNL di categoria.
In via preliminare il Ministero sostiene che gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva o se viola il diritto di precedenza stabilito ex lege o dal contratto collettivo alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termini.
A decorrere dal 1 gennaio 2017, inoltre, verrà meno la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità e di conseguenza sono espressamente abrogate le disposizioni che prevedono gli incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti alle menzionate liste.
In conclusione la Circolare citata afferma che laddove le imprese intendano assumere i medesimi lavoratori licenziati per crisi aziendale, in violazione di un diritto di precedenza contemplato dal CCNL di categoria, non possano fruire degli incentivi in argomento. Questo perché si tratterebbe di assunzioni disposte in violazione di un preesistente obbligo contrattuale.
Soluzione analoga si ha anche per l’ipotesi in cui l’impresa nel cambio appalto non proceda all’assunzione dei lavoratori già occupati da altra impresa, costituendo anche questa ipotesi violazione di un precedente obbligo stabilito dal CCNL di categoria.
La disciplina relativa ai benefici esaminati trova applicazione, invece, nel caso in cui l’azienda abbia sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato dal Tribunale.

(Fonte: Lavoro&Impresa)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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