Skip to main content

Lavoro intermittente illecito nei call center


Ordine Informa

I contratti di lavoro intermittente non possono essere avviati per lo svolgimento di attività di call center in bound e/o out bound. A chiarire l’invalidità è stato il Ministero del Lavoro rispondendo all’interpello n. 10/2014 presentato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro per sapere se fosse possibile utilizzare la tipologia contrattuale del lavoro intermittente in relazione al personale addetto alle attività di call center in bound e/o out bound, operando un rinvio alle figure degli “addetti ai centralini telefonici privati” contemplate al n. 12 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923.
Secondo il parere espresso dal Ministero, le figure richiamate nell’interpello non sono equiparabili a quelle indicate nella tabella, essendo l’attività degli “addetti ai centralini telefonici privati” ha una sua specifica connotazione che consiste esclusivamente nello smistamento delle telefonate a differenza della prestazione svolta dagli operatori di call center che si presenta più articolata. Questa infatti si inserisce normalmente nell’ambito di un servizio o di una attività promozionale o di vendita da parte dell’impresa. L’interpretazione del Ministero trova conferma nell’articolo 61 del D.Lgs. 276/2003 con il quale il Legislatore ammette il ricorso a contratti di collaborazione a progetto per attività di call center out bound nel caso in cui si tratti di “attività di vendita diretta di beni e di servizi”.
La possibilità di instaurare un rapporto di lavoro di natura intermittente permane anche per le attività lavorative oggetto dell’interpello nel caso in qui il lavoratore sia in possesso dei requisiti anagrafici previsti dall’art. 34 del D. Lgs. n. 276/2003 o qualora ciò sia previsto dalla contrattazione collettiva.
Fonte (PMI)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X