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Lavoro: il termine per notificare il ricorso non è perentorio


Ordine Informa

In materia di lavoro e previdenza, l’avvocato che, dopo aver depositato il ricorso e ottenuto il decreto di fissazione di udienza, omette di notificare, alla controparte resistente, nei termini indicati dal giudice, il provvedimento insieme all’atto introduttivo non incorre in decadenze, ma può benissimo chiedere al magistrato un nuovo termine per la notifica. È quanto chiarito dalla Cassazione con una sentenza pubblicata questa mattina [1].
La Suprema Corte rassicura gli avvocati: se, in materia di lavoro, la notifica del ricorso introduttivo e del conseguente decreto di fissazione dell’udienza risulta omessa, nulla o inesistente, il giudice ben può concedere un nuovo termine, questa volta perentorio, per provvedervi.

Infatti, il processo del lavoro di primo grado ha una struttura diversa, ad esempio, da quello di appello e all’opposizione a decreto ingiuntivo: in esso la notifica serve soltanto a instaurare il contraddittorio. Vi è, dunque, una piena autonomia e indipendenza tra:

la fase introduttiva, quella del deposito della domanda giudiziale, che si esaurisce nel deposito stesso del ricorso

e quella successiva della notifica: solo con essa si crea il contraddittorio, ma prima il giudizio non si può dire ancora incardinato correttamente.

Insomma: nel giudizio del lavoro di primo grado il deposito del ricorso e la successiva notifica sono fasi indipendenti e si finirebbe per negarne l’autonomia reciproca se si facessero derivare sulla prima conseguenze dai vizi della seconda.

L’orientamento è recente [2] e viene accolto dai giudici della Cassazione nonostante le differenti le conclusioni del sostituto procuratore generale.

Nel caso di specie, l’avvocato aveva omesso di notificare un ricorso contro una cartella esattoriale di Equitalia per crediti Inps (giudizio al quale si applica il rito di lavoro).

È vero: nel 2008 le Sezioni Unite della Cassazione avevano affermato il principio opposto, ma la sentenza dell’epoca si riferiva a un caso diverso, quello di un appello non notificato, situazione che segue principi differenti rispetto al giudizio di primo grado in materia di lavoro [3]. E ciò perché la fase introduttiva di quest’ultimo, esattamente come avviene nel procedimento per l’equa riparazione da irragionevole durata del processo, non contiene una previsione legale tipica che sanzioni con il divieto di accesso alla giurisdizione l’omessa notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell’udienza. Inoltre –prosegue la sentenza – rispetto a una controversia di lavoro per la quale non si è instaurato il contraddittorio, non c’è l’esigenza di tutelare legittime aspettative della controparte al consolidamento, entro tempi brevi e certi, di un provvedimento giurisdizionale già emesso.

[1] Cass. sent. n. 12333/16.

[2] Cass. sent. n. 1483/2015.

[3] Cass. S.U. sent. n. 20604/08.

(Fonte: La Legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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