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Lavoratori fragili: STOP alle“tutele”


Ordine Informa

Dal 1 luglio 2022 i lavoratori affetti da patologie individuate dal decreto ministeriale del 4 febbraio 2022, hanno dovuto fare rientro in presenza. Difatti le “tutele” previste dall’art. 26 c. 2 e c. 2-bis, del decreto-legge n. 18/2020, convertito con legge n. 27/2020,sono scadute il 30 giugno 2022; l’unica misura che rimane in essere è quella della “sorveglianza sanitaria eccezionale” di cui all’art. 83 del decreto 34/2020convertito in legge n. 77/2020 e s.m.i. (prorogata al 31 luglio 2022).

Ricordiamo inoltre che l’art. 90 commi 3 e 4 del decreto-legge n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020 e s.m.i., ha stabilito la proroga al 31 agosto 2022 della possibilità di utilizzo della procedura semplificata del lavoro agile, per i datori di lavoro privati, che volessero continuare a far prestare attività lavorativa in altra località differente dal luogo di lavoro ai propri dipendenti (quindi eventualmente anche ai soggetti fragili).

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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