Skip to main content

La scadenza dei contributi Inps e Inail


Ordine Informa

Cartella di pagamento Equitalia per crediti dell’Inps e Inail conseguenti a contributi non versati: la prescrizione è solo di cinque anni.
Un’altra sentenza conferma che i crediti previdenziali dell’Inps e dell’Inail si prescrivono solo in cinque anni e non dieci: questo significa che la cartella di pagamento notificata da Equitalia per conto di detti enti non può più giustificare un pignoramento dopo il decorso di tale termine. Ciò, ovviamente, salvo che, nel frattempo, non siano stati inviati al contribuente “atti interruttivi della prescrizione” come le intimazioni di pagamento (che, come noto, fanno ripartire il calcolo del termine nuovamente da capo, ossia dal giorno successivo al ricevimento dell’atto stesso). A chiarirlo è il Tribunale di Trento [1].
Addio, quindi, ai contributi non versati: si estinguono in solo cinque anni tutti i crediti portati dalle cartelle esattoriali di Equitalia per contributi Inps e Inail (per sapere di quale credito Equitalia pretende il pagamento, è sufficiente esaminare l’estratto contenuto nel plico, con la relativa “legenda”). In buona sostanza, dopo che arriva la cartella esattoriale, il contribuente che non riceve più alcun sollecito per ben cinque anni, né subisce un pignoramento o altra intimazione formale di pagamento con raccomandata a.r., può chiedere la cancellazione del debito. Possibile? Sì, perché, secondo un indirizzo che ormai si è consolidato in giurisprudenza, è sufficiente non proporre opposizione contro la cartella stessa per poter contare sulla prescrizione di cinque anni. Se, invece, proponendo ricorso (perso dal contribuente), dovesse intervenire una sentenza di condanna al pagamento dei suddetti contributi, allora la prescrizione sarebbe di dieci anni in quanto vale il termine più lungo previsto per gli atti giudiziari (leggi a riguardo “La prescrizione della cartella esattoriale per crediti Inail e Inps”) [2].
La cartella esattoriale di Equitalia non è equiparabile a un atto giudiziario o a una sentenza, perché non c’è nessuna norma di legge che lo prevede espressamente. Ecco spiegata la ragione per cui ad essa non si applica la prescrizione decennale. Vale invece la prescrizione prevista per il singolo credito in essa preteso. E, se per IVA e altri crediti erariali valgono 10 anni, per i contributi previdenziali dovuti all’Inps e all’Inail valgono invece 5 anni.
[1] Trib. Trento sent. n. 39/2016.
[2] Non si può applicare l’art. 2953 cod. civ. in base al quale i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni si prescrivono invece nel più lungo termine decennale quando nelle more è intervenuta in materia una sentenza di condanna passata in giudicato.
(Fonte: La Legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X