Skip to main content

ISEE: modifica periodo validità Dichiarazione Sostituiva Unica (DSU)


News Lavoro

L’articolo 10, comma 1, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, prevede che la Dichiarazione Sostituiva Unica (DSU) sia valida dal momento della presentazione fino al 15 gennaio dell’anno successivo.

Con l’articolo 10, comma 4, decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, è stata apportata una prima modifica all’arco temporale di validità delle DSU, prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la dichiarazione sia valida dalla data di presentazione fino al successivo 31 agosto.

Il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, in corso di conversione, ha modificato tale comma, prorogando al 31 dicembre 2019 il periodo di validità delle sole DSU presentate dal 1° gennaio 2019 al 31 agosto 2019.

Pertanto, alle DSU presentate nell’anno 2019, a legislazione vigente, si applicano le seguenti regole: le Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) presentate dal 1° gennaio al 31 agosto 2019 sono valide dal momento della presentazione sino al 31 dicembre 2019 (ad es., una DSU presentata il 10 febbraio 2019 è valida dal 10 febbraio 2019 al 31 dicembre 2019). Si precisa che le DSU già attestate che recavano data scadenza 31 agosto 2019, sono state aggiornate sul portale con la nuova data di scadenza. Pertanto, le attestazioni ISEE, già rilasciate, con data scadenza del 31 agosto 2019 devono essere considerate valide e con scadenza 31 dicembre 2019.

Le Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) presentate dal 1° settembre al 31 dicembre 2019 sono valide dal momento della presentazione al 31 agosto 2020 (ad esempio, una DSU presentata il 1° ottobre 2019 è valida dal 1° ottobre 2019 sino al 31 agosto 2020).


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X