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IRAP professionisti: quando si ha diritto al rimborso


Ordine Informa

Studio attrezzato, segretaria, collaboratori, beni strumentali, canoni di locazione dell’ufficio: cosa serve per qualificare l’autonoma organizzazione del professionista e giustificare la tassazione IRAP? Lo spiegano due recentissime ordinanze della Cassazione analizzando i presupposti dell’imposta sulle attività produttive [1].
Entrambe le pronunce ricordano che affinché l’Agenzia delle Entrate possa pretendere il pagamento dell’IRAP è necessario il requisito dell’autonoma organizzazione dell’attività professionale. Tale requisito sussiste quando il contribuente:

– sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

– impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria o meramente esecutive.

Secondo la Corte lo stesso limite segnalato in relazione ai beni strumentali – eccedenti, secondo la comune esperienza, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza a organizzazione – non può che valere per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore, il cui apporto, “mediato o generico”, all’attività svolta dal contribuente si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive.

In sintesi, ciò che occorre ai fini della tassazione IRAP è l’esistenza di un valore aggiunto rispetto alla semplice attività intellettuale svolta dal professionista, attività di per sé produttiva di reddito e quindi già tassata. L’IRAP va infatti ad incidere su quel complesso di fattori che creano un surplus rispetto all’attività lavorativa, incrementandone potenzialmente la produttività. La Cassazione parla di “quid pluris” rispetto alla produttività auto organizzata del solo lavoro personale.

In altri termini, l’utilizzo degli strumenti di lavoro essenziali non rappresenta un valore aggiunto tassabile rispetto all’attività professionale così come non lo rappresenta l’aiuto retribuito di un collaboratore di studio che svolge unicamente mansioni esecutive di segreteria.

Spetta al giudice tributario accertare il requisito dell’autonoma organizzazione e valutare l’eccedenza dei beni strumentali e delle collaborazioni esterne rispetto al minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività ed al superamento di tale soglia minima.

In conclusione, il professionista ha diritto al rimborso dell’IRAP illegittimamente pagata se l’Agenzia delle Entrate non dimostra la sussistenza dell’autonoma organizzazione, dovendo considerare, con riguardo ai beni strumentali e al fattore lavoro, l’effettivo apporto aggiuntivo rispetto alla produttività propria del solo lavoro personale.

LA SENTENZA

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 5 luglio – 1 settembre 2016, n. 17506

Presidente Iacobellis – Relatore Iofrida

In fatto

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, cumulativo, affidato ad un motivo, nei confronti di F.G. (che non resiste), avverso quattro sentenze della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, Sezione staccata di Livorno, nn. 156/10/2015, 157/10/2015, 158/10/2015 e 159/10/2015, tutte depositate in data 27/01/2015, con le quali – in controversie concernenti le separate impugnazioni di dinieghi opposti dall’Amministrazione finanziaria ad istanze del contribuente (medico di base, convenzionato con il SSN) di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal 2006 al 2009 – sono state confermate le decisioni di primo grado, che avevano accolto i separati ricorsi del contribuente, ad eccezione della richiesta di rimborso dell’acconto IRAP relativo all’anno 2006, stante l’intervenuta decadenza per mancato rispetto del termine di cui all’art.38 DPR 602/1973.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere i gravami dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto, nelle quattro decisioni qui impugnare, con identica motivazione, che, nella specie, doveva essere esclusa la ricorrenza del requisito dell’autonoma organizzazione, essendo svolta l’attività del medico con l’ausilio di un’unica dipendente assunta part­-time, con funzioni di “addetta all’accettazione clienti, registrazione dati, consegna referti ed altre prestazioni ausiliarie”, mansioni dunque “ininfluenti nel creare una qualche plusvalenza alla capacità redditua1e”. A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., e stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. La controricorrente ha depositato memoria.

In diritto

1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 2 e 3 del d.lgs. 446/1997 e 2697 c.c., in quanto la C.T.R. non si sarebbe conformata ai principi stabiliti dall’evoluzione. giurisprudenziale in materia di IRAP, avendo ritenuto che i compensi “corrisposti ad un solo dipendente non occasionale” fossero insufficienti ad integrare il requisita dell’autonoma organizzazione .

2. La censura è infondata.

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016) ha affermato il seguente principio didiritto: “Con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dall’art. 2 del d.lgs. 15 settembre 7997, n. 446 -, il cui accertamento spetta al giurdice di merito ed e insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assentia di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”. Secondo la Corte “lo stesso limite segnalo in relazione ai beni strumentali – “eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza a organizzazione” – non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia rninimale si arresta all’impiego di un collaboratore”, il cui apporto, “mediato o generico”, all’attività svolta dal contribuente si concretinell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive.

Nella specie, l’Agenzia incentra il motivo proprio sulla non corretta valutazione da parte della C.T.R. dell’apporto dato al professionista dall’unica dipendente con mansioni esecutive di “addetta all’accettazione clienti, registrazione dati, consegna referti ed altre prestazioni ausiliarie” e dunque sostanzialmente di segreteria. Le decisioni impugnata sono conformi al principio di diritto da ultimo espresse dalle Sezioni Unite di questa Corte.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente, poiché il disposto dell’art. 13 comma 1 quater, D.P.R. 115/02 non si applica all’Agenzia delle Entrate (Cass. SSUU 9938/2014).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 23 giugno – 19 agosto 2016, n. 17221

Presidente Iacobellis – Relatore Iofrida

In fatto

Il contribuente ricorre, affidandosi a quattro motivi, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio ed in riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto non spettante il rimborso dell’IRAP relativamente alle annualità 2007/2010; la CTR, in particolare, ha evidenziato che la contribuente, di professione avvocato, non aveva dimostrato l’insussistenza dell’autonoma organizzazione, risultando dagli atti di causa che la stessa aveva erogato compensi a terzi, utilizzato beni strumentali e, negli anni 2008/2010, pagato canoni di locazione.

L’Agenzia delle Entrate si costituisce al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

La ricorrente ha depositato memoria.

In diritto

1. Il secondo motivo, logicamente preliminare rispetto agli altri, con il quale si deduce la violazione del giudicato esterno per non avere la C.T.R. considerato che, per lo stesso contribuente, per altre annualità, con sentenza passata in giudicato, era stata esclusa la sussistenza dell’autonoma organizzazione, èinfondato.

Questa Corte, invero, ha precisato che “la sentenza del giudice tributario con la quale si accertano contenuto ed entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta fa stato con riferimento alle imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi solo per quanto attiene a quegli elementi che abbiano un valore condizionate inderogabile sulla disciplina degli altri elementi della fattispecie esaminata, con la conseguenza che la sentenza che risolva una situazione fattuale in uno specifico periodo d’imposta non può estendere i suoi effetti automaticamente ad altro ancorché siano coinvolti tratti storici comuni” (in applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso l’efficacia esterna di un giudicato relativo ad un periodo di imposta IRAP in una controversia riguardante un’altra annualità, (Cass. 22941/2013).

2. Gli altri motivi, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro connessi, con i quali ci si duole di omessa valutazione delle prove documentali offerte nonché della violazione dell’art. 2 d.lgs. 446/97 e dell’omesso esame di fatto decisivo, sono invece fondati.

Questa Corte a sez. unite, con recente sentenza 9451/16, confermando (con alcune precisazioni) i principi già espressi in precedenti pronunce, ha statuito che “con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisitodell’autonoma organizzazione – previsto dall’art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerurmque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive“.

La C.T.R., desumendo la sussistenza di autonoma organizzazione solo sulla base della presenza di “compensi a terzi”, dell’utilizzo di beni strumentali e del pagamento di canoni di locazione (elementi questi non decisivi ai fini della sussistenza del presupposto impositivo), ha omesso la necessaria valutazione in ordine all’eccedenza dei beni rispetto al minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività ed al superamento della detta soglia minima.

3. Alla luce di tali considerazioni, in accoglimento del primo, terzo e quarto motivo del ricorso, respinto il secondo, va cassatala sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. del Lazio in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo, terzo e quarto motivo del ricorso, respinto il secondo, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. del Lazio in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

[1] Cass. ord. n. 17506/2016 e n. 17221/2016.

(Autore: Maria Monteleone)

(Fonte: La Legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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