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Interventi Fondi di solidarietà. Periodo transitorio


News Lavoro
Dal 1° gennaio 2014, e fino alla data di entrata in vigore dei nuovi decreti interministeriali in materia, sono ammessi agli interventi previsti dai rispettivi Fondi di solidarietà tutti i soggetti le cui istanze sono state inoltrate all’Inps entro il 31 dicembre 2013 e non siano ancora state deliberate dai rispettivi Comitati amministratori. Nello specifico, per quanto concerne gli assegni straordinari di sostegno al reddito, sono ammessi quei soggetti le cui prestazioni abbiano decorrenza dal 2014 sulla base di accordi contrattuali stipulati entro il 31 dicembre 2013 e presentati all’INPS entro la medesima data.
Maggiori informazioni nel messaggio n. 4250 del 23 aprile 2014

Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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