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Interpello 28/2014: dimissioni senza preavviso della lavoratrice madre/lavoratore padre


Ordine Informa

Il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 28/2014, ha fornito parere circa la corretta interpretazione dell’art. 55, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, riguardante la facoltà della lavoratrice madre o del lavoratore padre di presentare le dimissioni senza l’osservanza del preavviso sancito dall’art. 2118 c.c. Nello specifico, l’ARIS (Associazione Religiosi Istituti Socio – Sanitari) ha chiesto se la disposizione in oggetto faccia riferimento alle dimissioni presentate durante il primo anno di vita del bambino, ovvero a quelle comunicate al datore di lavoro entro il compimento del terzo anno. Nel rispondere al quesito, il Ministero del Lavoro ha specificato che, nonostante la suddetta norma faccia riferimento all’articolo 55 nel suo complesso, è evidentemente riferita all’ipotesi di “dimissioni” presentate nel periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento e cioè fino al compimento di un anno di età del bambino. Questo perché, ricorda il Ministero, le modifiche relative all’estensione temporale da 1 a 3 anni riguardano esclusivamente la procedura di convalida delle dimissioni stesse.
(Fonte: Ministero del Lavoro)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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