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Interessi di mora ridotti sui pagamenti in ritardo delle somme iscritte a ruolo


Fisco Ordine Informa

Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sono stati determinati gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo,nella misura del 5,14% in ragione annuale, a decorrere dal 1° maggio 2014.
Si ricorda che decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
In attuazione della richiamata disposizione, con provvedimento del 4 marzo 2013, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo è stata fissata al 5,2233 per cento in ragione annuale. Considerato che, come detto, l’art. 30 prevede una determinazione annuale del tasso di interesse in questione, è stata interessata la Banca d’Italia che, con nota del 4 marzo 2014, ha stimato al 5,14% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2013-31.12.2013.
Il presente provvedimento fissa, dunque, con effetto dal 1° maggio 2014, al 5,14 per cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all’articolo 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Agenzia Entrate Provvedimento 10042014 interessi-di-mora
Fonte (Fisco e Tasse)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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