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INPS: niente più disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi


Ordine Informa

Con messaggio numero 6024 del 30 settembre 2015 l’INPS comunica che a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs 148/2015 del 24 settembre in attuazione del Jobs Act è stata abrogata l’indennità di disoccupazione ASpI lavoratori sospesi di cui alla legge 28 giugno 2012, n.92, articolo 3, comma 17.
L’indennità di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi è un’indennità di disoccupazione collegata all’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) riconosciuta ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali. E’ stata prevista per la prima volta nel Dl 29 novembre 2008, n.185 convertito in L. n. 2/2009 e, da ultimo, nella legge 28 giugno 2012, n. 92, cosiddetta Legge Fornero, che l’ha riconosciuta in via sperimentale per il triennio 2013-2015 nell’articolo 3, comma 17.
Questo tipo particolare di ASpI spettava quindi ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali, con contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato, dipendenti da aziende non destinatarie, per settore o dimensione, di altre forme di tutela quali la cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria ovvero dipendenti di imprese artigiane.
Il D. Lgs n. 148 del 14 settembre 2015 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) in attuazione del Jobs Act ha fra le altre cose, cancellato la suddetta indennità di disoccupazione abrogando l’articolo 3, comma 17, della legge 28 giugno 2012, n. 92, estendendo la CIG anche alle piccole imprese con almeno 5 dipendenti.
Di conseguenza, continua l’INPS, su parere concorde del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’indennità di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi non potrà essere più erogata a partire dalle giornate di sospensione intervenute dal 24 settembre 2015, giorno di entrata in vigore del predetto decreto.
Per quanto riguarda le richieste di “indennità di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi”, per periodi che contengono anche le giornate successive al 23 settembre 2015, la procedura INPS, al momento della liquidazione delle suddette indennità, automaticamente prenderà in considerazione solo i periodi fino al 23 settembre 2015, ultimo giorno di vigenza della normativa.
Le richieste di “indennità di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi” potranno essere presentate, al più tardi, fino alla data del 12 ottobre 2015, corrispondente al 20° giorno successivo al 23 settembre 2015 (ultimo giorno utile di sospensione per il quale è possibile erogare l’indennità di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi).
Resta fermo il limite di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2015, si conclude il messaggio, pertanto, l’INPS erogherà la prestazione in argomento sulla base della data di presentazione delle richieste entro il predetto limite.
(Fonte: Lavoro e Diritti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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