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INPS: esenzione dalla reperibilità per malattia 


Ordine Informa

Circolare INPS 95 del 2016 sui casi di esenzione dalla reperibilità per malattia per i dipendenti del settore privato come da D.M. 11 gennaio 2016
Con la circolare numero 95 del 7 giugno 2016 l’INPS ha fornito i requisiti e le condizioni per l’applicazione dell’esenzione dalla reperibilità per malattia, individuando le patologie che ne danno diritto, a seguito del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2016.

La normativa sulla malattia dei lavoratori subordinati prevede l’obbligo di rispettare le fasce orarie di reperibilità, ovvero degli orari in cui il lavoratore deve rimanere necessariamente presso il proprio domicilio e rendersi quindi reperibile per una eventuale visita fiscale.

Per il settore privato le fasce orarie di reperibilità vanno dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00. La normativa in materia di rapporto di lavoro, nell’ambito della reperibilità dei lavoratori del settore privato, prevede però le circostanze che danno diritto all’esonero da questo obbligo.

Come stabilito dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2016 sono esclusi dall’obbligo di rispettare le suddette fasce orarie di reperibilità i lavoratori subordinati le cui assenze siano connesse con:

patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria;

stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.

La circolare 95 del 7 giugno 2016 dell’INPS, che andiamo ad allegare in fondo all’articolo fornisce i requisiti e le condizioni per l’applicazione della normativa relativa alle esenzioni e ha in allegato le linee guida per l’individuazione delle patologie che ne danno diritto.

Circolare inps numero 95 del 7 giugno 2016: lista delle patologie che integrano il diritto all’esenzione dalla reperibilità per malattia
sindromi vascolari acute con interessamento sistemico

emorragie severe /infarti d’organo

coagulazione intravascolare disseminata e condizioni di shock – stati vegetativi di qualsiasi etiologia

insufficienza renale acuta

insufficienza respiratoria acuta anche su base infettiva (polmoniti e broncopolmoniti severe, ascesso polmonare, sovrainfezioni di bronchiectasie congenite, fibrosi cistica)

insufficienza miocardica acuta su base elettrica (gravi aritmie acute), ischemica (infarto acuto), meccanica (defaillance acuta di pompa) e versamenti pericardici

cirrosi epatica nelle fasi di scompenso acuto

gravi infezioni sistemiche fra cui aids conclamato

intossicazioni acute ad interessamento sistemico anche di natura professionale o infortunistica non inail (arsenico, cianuro, acquaragia, ammoniaca, insetticidi, farmaci, monossido di carbonio, etc.)

ipertensione liquorale endocranica acuta

malattie dismetaboliche in fase di scompenso acuto

malattie psichiatriche in fase di scompenso acuto e/o in tso

neoplasie maligne, in

trattamento chirurgico e neoadiuvante

chemioterapico antiblastico e/o sue complicanze

trattamento radioterapico

sindrome maligna da neurolettici

trapianti di organi vitali

altre malattie acute con compromissione sistemica (a tipo pancreatite, mediastinite, encefalite, meningite, ect…) per il solo periodo convalescenziale

quadri sindromici a compromissione severa sistemica secondari a terapie o trattamenti diversi (a tipo trattamento interferonico, trasfusionale)

  Circolare INPS numero 95 del 07-06-2016
  MIN. Lavoro DECRETO 11 gennaio 2016 
Esenzione dalla reperibilità per malattia, linee guida INPS 

(Autore: Antonio Maroscia)

(Fonte: Lavoro&Diritti) 


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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