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Infortunio, l’ingresso non è sempre luogo di lavoro 


Ordine Informa

Infortunio del lavoratore in spazi comuni e centri commerciali: quando è tutelato.
Non sono rari i casi di dipendenti che prestano il proprio lavoro in immobili in cui è presente la sede di più aziende: dal palazzo che ospita più uffici, al centro commerciale, all’aeroporto. Ma cosa succede se il lavoratore si fa male nell’ingresso o negli spazi comuni? La responsabilità dell’infortunio di chi è?

Secondo una recente sentenza della Cassazione [1], quando accade un infortunio in uno spazio comune è l’amministratore dell’immobile ad essere considerato responsabile, ai sensi del Testo Unico della Sicurezza sul lavoro [2] purché dotato di un’organizzazione minima: deve, cioè, avere almeno un dipendente.

Luogo di lavoro

Tuttavia, non sempre uno spazio comune può essere qualificato come luogo di lavoro; secondo la normativa sulla sicurezza, infatti, perché si possa parlare di luogo di lavoro devono essere presenti le seguenti caratteristiche:

  – lo spazio deve essere destinato ad ospitare posti di lavoro localizzati all’interno dell’azienda; 

  – lo spazio deve essere destinato ad ospitare posti di lavoro localizzati all’interno dell’unità produttiva;   

– lo spazio deve essere un luogo di pertinenza dell’azienda accessibile nell’ambito dell’attività del lavoratore.   

In pratica, è sufficiente che si tratti di un’area dove il lavoratore transita anche temporaneamente, se il passaggio in quella zona è necessario per eseguire le mansioni affidate al lavoratore. 

La definizione di luogo di lavoro, pur essendo molto ampia, è delimitata dal requisito della necessità del transito, o dell’accesso, perché il dipendente possa espletare le sue mansioni: esemplificando, se il dipendente di un centro commerciale decide di fare una passeggiata tra i negozi durante l’orario di lavoro, anche se durante la pausa, il transito nell’area comune non può sempre dirsi necessitato. Bisogna dunque valutare, caso per caso, l’inevitabilità, o meno, del passaggio. Responsabilità dell’infortunio Una volta accertato che il posto in cui è avvenuto l’infortunio possa essere considerato come luogo di lavoro, deve essere attribuita la responsabilità dell’infortunio: pertanto, è necessario verificare se la società o il soggetto che gestisce l’immobile abbia almeno un dipendente. 

Ove non abbia alcun dipendente, l’obbligo di mettere in sicurezza l’area sarebbe a esclusivo carico del proprietario degli spazi comuni, ma si dovrebbe escludere l’applicazione del Testo Unico sulla Sicurezza, per quanto concerne la responsabilità in qualità di datore di lavoro: parleremmo, dunque, della sola responsabilità in qualità di custode dell’immobile, prevista dal codice civile [3]. In pratica, la presunzione di responsabilità deriva dal dovere di vigilare e mantenere il bene in modo che non possa causare danni a terzi. Il danneggiato dovrà però dimostrare l’esistenza di un nesso causale tra l’immobile e il danno. Dal canto suo, il custode/amministratore dovrà provare che il danno è derivato da un caso fortuito inevitabile, comprensivo della colpa dello stesso danneggiato.

[1] Cass. sent. sen. 40721/2015.

[2] Art. 62 T.U. 81/2008.

[3] Art. 2051 cod. civ.

(Autore: Noemi Secci) 
(Fonte: La Legge per tutti) 


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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