Skip to main content

Infortuni e malattia professionale: cambia il certificato medico


Ordine Informa

Il certificato medico deve essere trasmesso all’Inail non più dal datore di lavoro ma dal primo medico o struttura sanitaria che visita il lavoratore dopo l’infortunio o malattia professionale.
A decorrere da oggi (22 marzo 2016) l’obbligo di trasmissione all’Inail del certificato medico di infortunio o di malattia professionale è a carico del medico certificatore o della struttura sanitaria che presta la “prima assistenza” al lavoratore infortunato o ammalato.
Per consentire l’invio telematico dei certificati, è disponibile un’apposita procedura per la registrazione e la profilazione dei medici e delle strutture sanitarie che, nello svolgimento della propria attività, interagiscono con l’Inail per l’invio del certificato medico di infortunio o di malattia professionale.
Per l’abilitazione ai servizi online il medico o il legale rappresentante della struttura sanitaria devono inviare apposita richiesta alla sede Inail competente per territorio utilizzando la modulistica disponibile sul sito istituzionale.
Tanto è comunicato sul sito ufficiale dell’Inail, in attuazione delle recenti modifiche normative in materia [1].
Ulteriori chiarimenti sono forniti in un’apposita circolare del 21 marzo 2016 [2].
Vediamo in sintesi gli aspetti principali della riforma che prevede varie semplificazioni in materia di adempimenti formali relativi agli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Obbligo di invio telematico del certificato medico
Qualunque medico (medico del lavoro, pronto soccorso, medico di famiglia ecc.) presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia all’Inail e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore.
Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all’Inail, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione.
La trasmissione per via telematica del certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale è effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Istituto assicuratore.
I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall’istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalità telematica.
A tale riguardo, il Ministero della Salute, con apposita circolare [3], ai fini dell’individuazione dei soggetti tenuti all’obbligo dell’invio telematico dei certificati medici ha chiarito il concetto di prima assistenza. In proposito, la circolare recita “il generico riferimento a qualunque medico, contenuto nella disposizione, non attiene a tutti i medici iscritti all’ordine che occasionalmente potrebbero, in situazioni di urgenza o di emergenza, essere chiamati ad intervenire per prestare un primo soccorso ad un soggetto vittima di infortunio. È da ritenere infatti che il riferimento a qualunque medico è necessariamente da circoscrivere alla sola previsione di richiesta di intervento professionale che rientri in una prestazione inquadrabile come “prima assistenza” intesa quale prestazione professionale qualificata rientrante nell’ambito di procedure organizzative strutturate per fornire assistenza medica, anche solamente di base”.
L’obbligo di invio telematico del certificato medico si considera correttamente assolto ogniqualvolta la compilazione del certificato e il relativo invio siano avvenuti entro le ore 24 del giorno successivo all’intervento di prima assistenza.
Il datore di lavoro, fermo l’obbligo di trasmettere la denuncia dell’evento all’Inail, è esonerato dall’obbligo della trasmissione del certificato medico al quale deve provvedere il medico certificatore che presta la prima assistenza.
Resta, pertanto, a carico del datore di lavoro l’indicazione nella denuncia obbligatoria in modalità telematica dei riferimenti del certificato medico, i quali sono resi disponibili, sempre telematicamente, dall’Istituto assicuratore.
A tal fine, dal 22 marzo 2016, sono disponibili gli applicativi per la consultazione, da parte del datore di lavoro munito di credenziali di accesso, del certificato medico trasmesso per via telematica, in apposita sezione del portale dell’Istituto.
La ricerca del certificato avviene digitando il codice fiscale del lavoratore, il numero identificativo del certificato medico e la data di emissione dello stesso.
Nulla cambia, circa gli obblighi del datore di lavoro, in merito al fatto che lo stesso debba inoltrare la denuncia di infortunio all’Istituto entro due giorni, o cinque in caso di malattia professionale, da quello in cui ne ha avuto notizia.
A quest’ultimo riguardo, si ricorda che, per legge, il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro”, nonché a denunciare allo stesso datore la malattia professionale entro 15 giorni dalla sua manifestazione sotto pena di decadenza dal diritto all’indennizzo per il tempo antecedente alla denuncia
Il lavoratore deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la data della sua emissione e i giorni di prognosi relativi all’evento.
Per quanto riguarda il settore navigazione, in fase di avvio del nuovo regime, restano ferme le attuali modalità di invio della certificazione medica tra l’Istituto e il Servizio Sanitario di assistenza al personale navigante.
Per quanto riguarda gli infortuni occorsi ai lavoratori del settore artigianato, l’obbligo di denuncia è posto a carico del titolare dell’azienda artigiana.
Nei casi di infortunio occorsi al titolare artigiano, ove questi si trovi nell’impossibilità di provvedervi direttamente, l’obbligo di denuncia nei termini di legge si ritiene assolto con l’invio telematico del certificato da parte del medico o della struttura sanitaria che presta la prima assistenza, ferma restando la necessità di inoltrare comunque la denuncia/comunicazione per le relative finalità assicurative.
Invio telematico del certificato medico agricoltura in caso di infortunio
Per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato il datore di lavoro ha gli stessi obblighi e si applicano le stesse sanzioni del settore industria.
Per i lavoratori agricoli a tempo determinato, è obbligato alla denuncia il datore di lavoro; per i lavoratori agricoli autonomi, è obbligato il titolare del nucleo familiare di appartenenza dell’infortunato; i lavoratori agricoli autonomi, pertanto, devono denunciare sia il proprio infortunio sia gli infortuni occorsi agli appartenenti al nucleo familiare costituenti la forza lavoro.
Il medico che presti la prima assistenza ad un lavoratore agricolo ha l’obbligo di redigere il certificato medico il quale deve essere trasmesso all’Inail dal medico stesso per via telematica direttamente o per il tramite della struttura sanitaria competente al rilascio.
Resta salvo per gli infortuni occorsi ai lavoratori autonomi del settore agricoltura che, ove questi si trovino nella impossibilità di provvedere direttamente all’invio della denuncia, detto obbligo nei termini di legge si ritiene assolto con l’invio telematico del certificato da parte del medico o della struttura sanitaria che abbia prestato la prima assistenza, ferma restando la necessità di inoltrare comunque la denuncia/comunicazione per le relative finalità assicurative.
Il certificato continua, quindi, a valere come denuncia dell’infortunio nell’ipotesi di lavoratore autonomo che si trovi nell’impossibilità di effettuarla nei termini.
Invio telematico del certificato medico agricoltura in caso di malattia professionale
Per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato, il datore di lavoro ha gli stessi obblighi e si applicano le stesse sanzioni del settore industria.
Per i lavoratori autonomi e per quelli subordinati a tempo determinato, invece, la denuncia della malattia professionale, deve essere effettuata dal medico che ha prestato la prima assistenza con un modulo apposito che funge da denuncia e da certificato medico (cd certificato-denuncia) entro 10 giorni dalla data della prima visita medica.
Anche per detto certificato vige l’obbligo in capo al medico di trasmetterlo per via telematica all’INAIL, direttamente o per il tramite della struttura sanitaria competente al rilascio.
Trasmissione telematica delle denunce all’autorità locale di pubblica sicurezza
L’Inail ha l’obbligo di trasmissione all’autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio in cooperazione applicativa ed esonerando il datore di lavoro da tale adempimento.
Tale obbligo è relativo agli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni. Nello specifico, l’Inail mette a disposizione dell’autorità di pubblica sicurezza, i dati relativi alle predette denunce.
L’Inail trasmette, a decorrere dal 22 marzo 2016, le predette denunce tramite PEC alle caselle di posta elettronica delle questure con procedure centralizzate.
Per quanto riguarda il settore navigazione, le Sedi compartimentali inviano, a decorrere dalla predetta data, le denunce di infortunio tramite PEC alle caselle di posta elettronica delle Capitanerie di porto.
Inchieste sugli infortuni
L’Inail mette a disposizione i dati relativi alle denunce degli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni, al fine di consentire alle direzioni territoriali del lavoro o ai corrispondenti uffici della regione siciliana e delle province autonome di Trento e Bolzano di poter procedere alle inchieste sugli infortuni.
L’Inail trasmette, a decorrere dal 22 marzo 2016, le predette denunce tramite PEC alle caselle di posta elettronica degli uffici territoriali competenti.
Obbligo di denuncia segnalazione della malattia professionale
Fino all’entrata in vigore della riforma, il datore di lavoro doveva comunicare alla predetta autorità ogni infortunio sul lavoro che avesse avuto per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni.
Dal 22 marzo 2016, con la trasmissione per via telematica del certificato di malattia professionale, si intende assolto, per le tecnopatie, l’obbligo di trasmissione della denuncia ai fini dell’alimentazione del Registro Nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate.
Nulla è cambiato relativamente all’obbligo del medico di trasmissione della denuncia/segnalazione alle AA.SS.LL. e alle DD.TT.LL.
Nuovi servizi per gli utenti sul portale Inail
Sul portale dell’Istituto, dal 22 marzo 2016, sono disponibili per l’utenza (medici, strutture sanitarie e datori di lavoro) i seguenti servizi:
– Servizio certificati di infortunio e malattia professionale, riservati ai medici e alle strutture sanitarie, per l’inoltro dei certificati medici di infortunio e malattia professionale;
– Cruscotto certificati medici per la consultazione degli stessi dedicato ai datori di lavoro e intermediari.
Istruzioni per i medici e presidi sanitari per la compilazione dei certificati
I medici all’atto della redazione del certificato medico con modalità telematica devono fornire al lavoratore assistito il certificato medico con l’indicazione del numero identificativo, della data di emissione e dei giorni di prognosi.
In fase di avvio del nuovo regime, qualora non sia possibile la trasmissione telematica, per necessità tecnico-organizzative o altre cause oggettive, i medici o le strutture sanitarie provvedono all’invio del certificato medico tramite PEC alla Sede Inail competente in base al domicilio dell’assistito.
In tali casi, consegnano il certificato medico all’assistito per il successivo inoltro al datore di lavoro.
Istruzioni per i lavoratori
Il lavoratore in caso di infortunio o di manifestazione di una malattia professionale deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.
In tal modo assolve all’obbligo di:
– dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio;
– comunicare al datore di lavoro stesso la malattia professionale entro 15 giorni dalla sua manifestazione. In fase di avvio del nuovo regime, nel caso in cui il lavoratore non disponga del numero identificativo del certificato, deve continuare a fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea.
Istruzioni per il datore di lavoro
Dal 22 marzo 2016 tutti i datori di lavoro sono esonerati dall’obbligo di trasmettere all’Inail il certificato medico di infortunio o di malattia professionale.
La certificazione medica, infatti, è acquisita dall’Inail direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia e viene resa disponibile a tutti i datori di lavoro attraverso la funzione “Ricerca Certificati Medici” disponibile all’interno dei Servizi Denunce di Infortunio, Malattia professionale e Silicosi/Asbestosi.
I datori di lavoro e i loro intermediari possono consultare nel predetto applicativo la certificazione trasmessa telematicamente all’Inail tramite i seguenti dati obbligatori:
– codice fiscale del lavoratore;
– numero identificativo del certificato medico;
– data di rilascio del certificato medico: l’applicativo, se il certificato è presente, rende disponibile il documento in formato pdf che può essere acquisito dall’utente.
Resta fermo per il datore di lavoro l’obbligo di trasmettere le denunce entro i termini previsti dalla legge. Nelle denunce devono essere obbligatoriamente indicati, oltre agli altri, i seguenti nuovi dati:
– numero identificativo del certificato medico;
– data di rilascio del certificato medico.
Se in fase di prima applicazione della nuova normativa, il certificato è stato trasmesso dal medico o dalla struttura sanitaria all’Inail via PEC, questo potrebbe essere non immediatamente disponibile nell’applicativo di consultazione dei certificati.
Dal momento in cui il datore di lavoro ha a disposizione gli elementi in questione, decorre il giorno iniziale per l’irrogazione delle sanzioni conseguenti al mancato assolvimento dell’obbligo di denuncia.
Sono in corso gli adeguamenti che consentiranno anche la visualizzazione dei certificati medici pervenuti tramite PEC e acquisiti nel sistema dell’Inail, nonché il rilascio del servizio di consultazione dei certificati medici in cooperazione applicativa.
La disponibilità del servizio sarà comunicata con apposita nota informativa sul portale dell’Istituto.
In caso di impossibilità oggettiva del datore di lavoro di indicare il numero identificativo del certificato medico (ad esempio perché non presente nel certificato trasmesso dal medico via PEC all’Inail), nella denuncia deve essere indicato un codice fittizio purché di dodici caratteri alfanumerici.
In questo caso, l’applicativo avverte l’utente con apposito messaggio “Non è stato possibile associare la denuncia alla certificazione medica pervenuta all’istituto” e permette l’invio della denuncia. Si precisa che nel caso in cui i dati “identificativo certificato” e “data rilascio” non risultassero corrispondenti a quelli processati dai sistemi dell’Istituto, questo non rappresenterà motivo di rigetto delle denuncia e/o di applicazione di sanzione amministrativa.
Si ribadisce che, in attuazione della nuova normativa, i termini per la presentazione delle denunce decorrono dalla “data in cui il datore di lavoro ha ricevuto i riferimenti del certificato medico dal lavoratore” e tale dicitura è stata riportata sia nella modulistica che nell’applicativo delle denunce.
[1] D.Lgs. n. 151/2015.
[2] Inail, circolare n. 10 del 21.3.16.
[3] Ministero della Salute, circolare n. 7348 del 17.3.16.
(Autore: Maria Monteleone)
(Fonte: La Legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X