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Il dipendente malato ha diritto di usare le ferie residue per interrompere il comporto 


Ordine Informa

Se il lavoratore malato supera il periodo di comporto perchè ha chiesto un periodo di ferie ma l’azienda ha negato la sua concessione, il successivo licenziamento deve considerarsi invalido, a meno che il datore di lavoro non sia in grado di giustificare il proprio rifiuto con l’esistenza di specifiche ragioni organizzative.Con questo principio la Corte di Cassazione (Sentenza n. 7433/2016, depositata ieri) conferma la sentenza con cui la Corte d’Appello di Catania aveva annullato il licenziamento intimato da un’azienda per avvenuto superamento del periodo di comporto nei confronti di un dipendente malato da tempo.
Questo dipendente, prima che fosse raggiunto e superato il periodo massimo di assenza dal lavoro consentito dalla legge, aveva chiesto all’azienda un periodo di ferie, in modo da interrompere il computo del periodo di comporto, ma aveva ricevuto un rifiuto dal datore di lavoro.

Tale rifiuto si era rivelato determinante ai fini del licenziamento in quanto, non potendo qualificare l’assenza come ferie, e non essendo ancora guarito, il lavoratore aveva continuato ad assentarsi dal lavoro, superando in tal modo il periodo massimo di assenza per malattia fissato dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

La sentenza della Cassazione ricorda che secondo un orientamento della stessa Suprema Corte il lavoratore non può scegliere arbitrariamente il periodo nel quale devono essere godute le ferie, così come non può imputare a ferie le assenze per malattia, trattandosi di un evento che va coordinato con le necessità produttive dell’impresa; la concessione delle ferie, secondo questo orientamento, è una prerogativa riconducibile al potere organizzativo del datore di lavoro.

La sentenza ricorda anche che tale indirizzo è ormai stato superato da un altro orientamento, maggiormente favorevole al lavoratore; secondo questo diverso indirizzo, sarebbe possibile sostituire la malattia con la fruizione delle ferie maturate e non godute, allo scopo esplicito di sospendere il decorso del periodo di comporto.

Questa facoltà viene riconosciuta allo scopo di tutelare l’interesse, considerato prevalente, del lavoratore alla prosecuzione del rapporto di lavoro.

Alla luce di questo orientamento, la sentenza in commento ritiene che il datore di lavoro avrebbe dovuto dimostrare di aver tenuto conto, nel momento in cui ha rifiutato la concessione delle ferie al dipendente, del rilevante e fondamentale del lavoratore a conservare il posto di lavoro; tale interesse avrebbe dovuto essere valutato alla luce dei canoni di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto.

Sulla base di questi principi, il datore di lavoro avrebbe dovuto prima dedurre e poi dimostrare l’esistenza di reali ragioni organizzative per giustificare la mancata concessione delle ferie.

(Fonte: Lavoro&Impresa) 


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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