Skip to main content

Il contratto di solidarietà espansivo


Ordine Informa

La disciplina dei contratti di solidarietà di tipo espansivo è stata modificata dall’art. 41 del D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 148. Riepiloghiamo quindi le principali novità.
Vengono definitivi “espansivi”, i contratti collettivi aziendali, stipulati ai sensi dell’art. 51 D.Lgs. n. 81/2015 e depositati presso la DTL, che prevedono una riduzione dell’orario di lavoro, e contestualmente della retribuzione, finalizzata a favorire nuove assunzioni a tempo indeterminato.
A fronte dell’incremento dell’organico, è prevista:
• la concessione a favore dei datori di lavoro di un contributo a carico INPS pari, per i primi 12 mesi, al 15% della retribuzione lorda prevista dal CCNL, ridotto al 10% e al 15% per ciascuno dei due anni successivi;
• in sostituzione del suddetto contributo, per le assunzioni di lavoratori tra i 15 e i 29 anni di età, il datore di lavoro potrà beneficiare di un’aliquota contributiva ridotta pari a quella prevista per gli apprendisti, per i primi 3 anni e comunque non oltre il compimento del 29° anno di età del lavoratore assunto.
Il D.Lgs. precisa che non potranno beneficiare delle agevolazioni previste quei datori di lavoro che, nei 12 mesi precedenti le assunzioni, abbiano proceduto a riduzioni di personale ovvero a sospensioni di lavoro in regime di Cigs.
Altresì, i lavoratori assunti in applicazione del contratto di solidarietà espansiva sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi ai soli fini dell’applicazione di norme e istituti che prevedano l’accesso ad agevolazioni di carattere finanziario e creditizio.
Il contratto di solidarietà espansivo interviene anche al fine di favorire la staffetta generazionale tra lavoratori prossimi alla pensione e giovani che entrano in azienda.
Infatti, l’art. 41 riconosce, ai lavoratori delle imprese nelle quali siano stati stipulati contratti di solidarietà espansivi – che abbiano un’età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia di non più di 24 mesi e che abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per la pensione di vecchiaia – la possibilità dirichiedere il trattamento di pensione a fronte della trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (con percentuale di part-time non superiore al 50%).
Il trattamento di pensione spetta, nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso, a condizione che la trasformazione del rapporto avvenga entro un anno dalla data di stipulazione del contratto di solidarietà espansiva e in forza di clausole che prevedono, in corrispondenza alla maggiore riduzione di lavoro, un ulteriore incremento dell’occupazione.
Per evitare che la trasformazione a tempo parziale abbia un impatto negativo sul trattamento pensionistico, ai fini dell’individuazione della retribuzione da assumere quale base di calcolo per la determinazione delle quote retributive della pensione, è neutralizzato il numero delle settimane di lavoro prestate a tempo parziale.
La norma, per garantire un equa proporzione tra occupazione femminile e maschile, precisa anche che le assunzioni operate dal datore di lavoro in forza dei contratti di solidarietà espansivi non devono determinarenelle unità produttive interessate una riduzione della percentuale della manodopera femminile rispetto a quella maschile, ovvero di quest’ultima quando risulti inferiore, salvo che ciò sia espressamente previsto dai contratti collettivi.
(Autore: Francesco Geria)
(Fonte: Fisco7)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X