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Il congedo parentale per malattia del figlio


Ordine Informa

Il D.Lgs. 151/2001 (Testo unico in materia di sostegno della maternità e paternità), agli art. 47 e segg. disciplina il congedo parentale per malattia del figlio. Tale congedo prevede che, fino ai 3 anni di età del figlio, venga concesso, ad entrambi i genitori, la possibilità di assentarsi alternativamente per il periodo di malattia. Fra 3 e 8 anni, ciascun genitore può assentarsi a turno per massimo 5 giorni lavorativi ogni anno. I congedi per malattia del figlio non devono rispettare le disposizioni previste ai fini del controllo che l’azienda esercita sul lavoratore malato: il genitore non è tenuto a rispettare la reperibilità oraria, né è consentito visitare il bambino per accertarne l’effettivo stato.
Il datore di lavoro non può sottrarsi al riconoscimento del congedo: un rifiuto è sanzionabile secondo le modalità previste dalla norma. La malattia deve comunque essere documentata attraverso certificato sottoscritto dal medico curante o convenzionato, trasmesso telematicamente ad INPS, datore di lavoro e genitore, tramite PEC. In caso di figlio adottato o affidato è possibile beneficiare dei congedi parentali per malattia del figlio, senza limitazioni fino ai 6 anni compiuti. Tra 6 e 12 anni è fruibile per i primi tre anni dall’adozione o dall’affidamento.
La contribuzione
Ai fini previdenziali, fanno cumulo nell’anzianità di servizio ma vengono esclusi gli esiti prodotti per le ferie, la tredicesima e la gratifica natalizia. Se il bambino non ha ancora compiuto il terzo anno è prevista una contribuzione figurativa, mentre tra 3 e 8 anni il genitore può beneficiare, per i periodi di congedo, della copertura contributiva pari al 200% del massimo valore dell’assegno sociale, integrabile dal lavoratore attraverso il riscatto (art. 13, L. 12 agosto 1962, n. 1338) o il versamento dei contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
Concomitanza con le ferie
In caso di ricovero in ospedale di un figlio malato durante le proprie ferie, un lavoratore può richiederne l’interruzione ma non è chiaro cosa avvenga in caso di malattia che non comporti il ricovero. La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 6/6 del 1987, ha avuto modo di sottolineare che “l’art. 36, terzo comma, Cost. pone il principio della irrinunciabilità delle ferie che si traduce in quello della effettiva fruizione delle stesse. Lo stesso diritto è consacrato nell’art. 2109 cod. civ. che, correlato all’art. 36 Cost., deve avere un contenuto reale ed effettuale. Del resto la Convenzione O.I.L. n. 132 del 1970 entrata in vigore a seguito di ratifica per il nostro Paese del 29 luglio 1982 ha posto il principio secondo cui i periodi di incapacità al lavoro dovuti a malattia o infortunio non possono essere conteggiati nel congedo annuale retribuito.
Concomitanza con il congedo parentale
Cosa fare in caso di malattia del figlio durante il congedo parentale? Secondo il Ministero del Lavoro la malattia interrompe il congedo (interpello n. 3004/2006), trattandosi di due istituti separati e regolamentati da discipline diverse. Dunque, è possibile chiedere la sospensione dell’uno per godere dell’altro. L’INPS è intervenuta sull’argomento con la Circolare n. 8 del 17 gennaio 2003, consentendo l’interruzione del congedo parentale in luogo di quello per malattia del figlio, su richiesta del lavoratore.  
Fonte (PMI)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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