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I vizi della cartella di pagamento: cosa è opportuno controllare


Ordine Informa

Equitalia: breve vademecum in materia di cartelle esattoriali relativamente a quali sino gli elementi da controllare al fine di stabilirne la legittimità.
Nel momento in cui ci si trova a ricevere una cartella di esattoriale, nella maggior parte dei casi, la nostra attenzione viene subito calamitata dall’urgenza di individuare a quanto ammonti l’importo che ci viene richiesto in pagamento, mentre lo sguardo successivo viene dedicato alla ricerca di quale sia la fonte di tale richiesta. Facendo ciò trascuriamo moltissimi altri dettagli che sono di fondamentale importanza al fine di capire se la pretesa dell’Agente per la Riscossione competente è legittima o meno. Vediamo quali sono invece i punti su cui è opportuno focalizzare la nostra attenzione.
Stabilire la nullità, per intero o in misura parziale, della cartella esattoriale è compito della Commissione Tributaria competente [1], ma il passo che necessariamente deve precedere il ricorso alla Commissione Tributaria circa la dichiarazione di nullità è un’attenta analisi della cartella stessa e dei suoi contenuti finalizzata alla verifica della sussistenza o meno di quelli che in gergo tecnico sono definiti i vizi propri. Infatti, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata preceduta da un accertamento, a sua impugnabilità è limitata al solo caso in cui sussistano i citati vizi.
I vizi che possono comportare la nullità della cartella di pagamento sono, a titolo esemplificativo i seguenti:
– il vizio di notifica se la cartella è stata notificata in maniera difforme dalla procedura stabilita [2];
– il mancato rispetto dei termini di decadenza;
– l’omessa notifica dell’avviso di accertamento;
– il vizio di motivazione;
– l’omessa indicazione del responsabile del procedimento;
– l’omessa sottoscrizione;
– l’illegittimità della pretesa avanzata tramite le attività di liquidazione delle dichiarazioni, ivi compresa l’omissione della cosiddetta comunicazione bonaria;
– il mancato rispetto della normativa in tema di riscossione frazionata;
– l’illecita iscrizione delle somme nei ruoli straordinari;
– l’illiceità nell’utilizzo del potere di autotutela sostitutiva;
– la non conformità al ruolo;
– l’avvenuto annullamento dell’avviso di accertamento.
Per quanto concerne la tempistica della notifica si ricorda che:
– per le somme dovute a seguito dei controlli automatici delle dichiarazioni [3] la notifica deve avvenire entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (o a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine di versamento delle somme scade oltre il 31 dicembre);
– per le somme dovute a seguito del controllo formale delle dichiarazioni [4] il termine di notifica è fissato entro il 31 dicembredel quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Con riferimento, invece, all’omessa notifica dell’avviso di accertamento, si ricorda che nel sistema attuale, la cartella di pagamento deve essere sempre preceduta dalla rituale notifica dell’avviso di accertamento (ove necessario). In mancanza di ciò, in base alla chiara posizione delle Sezioni Unite, la cartella di pagamento è, di per sé, nulla [5].
Rispetto alla motivazione della cartella di pagamento lo Statuto dei diritti del contribuente [6] prevede che tutti gli atti tributari debbano essere adeguatamente motivati. A tal proposito, la giurisprudenza ha più volte sancito che l’obbligo di motivare adeguatamente l’atto vale anche per le cartelle di pagamento in quanto la motivazione non è un requisito riservato ai soli avvisi di accertamento [7] e la legittimità di un atto amministrativo privo di motivazione viene ritenuto dalla Corte di Cassazione essere in contrasto sia con le leggi che ne regolano la procedura di emissione sia con la carta costituzionale [8].
La questione relativa alla sottoscrizione della cartella di pagamento è stata oggetto di innumerevoli pronunce da parte dei giudici di merito, i quali hanno ritenuto la necessità della sottoscrizione anche per la cartella di pagamento [9]. Inoltre, è doveroso ricordare che le norme in materia prevedono che la firma autografa contemplata sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate erariali amministrate dalle Agenzie fiscali e dall’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nonché sugli atti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, può essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell’adozione dell’atto, in tutte le ipotesi in cui i suddetti provvedimenti siano prodotti da sistemi automatizzati [10].
[1] In base alle disposizioni dall’art. 19 del D. Lgs. n. 546/92
[2] Per quanto concerne la fattispecie consistente nel vizio di notifica, si ricorda che la cartella di pagamento deve essere notificata nel rispetto delle forme di cui al combinato disposto degli articoli 60 del D.P.R. n. 600/73 e 26 del D.P.R. 602/73.
[3] Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R n. 633/1972
[4] Art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973)
[5] Il citato orientamento giurisprudenziale può essere definito pacifico a partire dalla sentenza della Suprema Corte di Cass. SS.UU. n. 16412/2007. Sul punto si possono vedere a titolo esemplificativo anche la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano n. 132 del 28 marzo 2008 e la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Treviso n. 110 del 22 settembre 2010, secondo le quali, in materia di cartelle esattoriali anche nel caso degli eredi va comunque garantito il diritto alla difesa, di cui all’articolo 24 della Costituzione, in quanto “se è vero infatti che il de cuius ha ricevuto la notifica non è altrettanto pacifico che della stessa siano a conoscenza anche gli eredi, vuoi perché abitano altrove, vuoi perché non sono mai entrati in possesso delle carte del de cuius”.
[6] Articolo 7 comma 1 della Legge n. 212/2000
[7] Cass. sent. n. 11251 del 16.05.2007
[8] Si vedano in proposito Legge 241/90 e Legge 212/2000 nonché gli articoli 3 e 24 della Costituzione (Suprema Corte di Cass. sent. n. 2819 dell’11.02.2005.
[9] Tale conclusione è determinata dal fatto che il legislatore nel prevedere il contenuto “minimo” della cartella di pagamento, richiama il disposto di cui all’articolo 1 del D.M. n. 321/1999 , ma non l’articolo 2, ove viene sancita la necessità della sottoscrizione. Tuttavia, tale mancato richiamo è stato ”giustificato” dalla giurisprudenza in quanto “errato coordinamento legislativo”, di conseguenza anche per la cartella di pagamento è necessaria la sottoscrizione (Commissione Tributaria Provinciale di Padova, sentenza del 22 novembre 2006 n. 253 e Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, sentenza del 15 luglio 2009 n. 127. In senso diverso, la Commissione Tributaria Regionale di Venezia, sentenza del 23 novembre 2006 n. 44 e Suprema Corte di Cassazione, sentenza del 10 settembre 2007 n. 18972 nonché Suprema Corte di Cassazione, sentenza n. 17194/09
[10] Art. 15, comma 7, del Decreto Legge n. 78/2009 convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102

(Fonte: La Legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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