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I contratti a progetto sono già vietati? Che fine fanno i vecchi?


Ordine Informa

Abrogazione dei co.co.pro.: resteranno solo i contratti di collaborazione coordinata e continuativa; ma a partire da quando?
Ormai l’abitudine di riferirsi ai concetti attraverso “sigle” ha invaso persino il campo del diritto, tradizionalmente refrattario ai neologismi. Ci siamo abituati così a parlare di co.co.co. e co.co.pro. con riferimento ai contratti di “collaborazione coordinata e continuativa” e a quelli “a progetto”. Questi ultimi, tuttavia, sono stati cancellati dalla riforma del lavoro contenuta nel Job act. Ma, in che termine e a partire da quando, non è chiaro a tutti. Ecco quindi alcuni importanti precisazioni.
L’abrogazione della tipologia contrattuale della collaborazione a progetto è stata prevista, per ora, solo nello schema del decreto legislativo recante “il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni” presentato dal Consiglio dei ministri il 20 febbraio 2015. La pubblicazione di tale schema di decreto legislativo sarà effettuata soltanto dopo essere stato sottoposto al vaglio delle Commissioni Lavoro parlamentari competenti e se ne prevede l’entrata in vigore presumibilmente verso il periodo di fine maggio/inizio giugno del 2015. Pertanto, fino a quando detto schema di decreto legislativo non entrerà a tutti gli effetti in vigore, il datore di lavoro potrà continuare a stipulare nuovi contratti di collaborazione a progetto o a rinnovare quelli in scadenza, sulla base della vecchia normativa che è tutt’ora vigente.
Solo nel momento in cui entrerà in vigore di quel decreto legislativo sarà possibile dare risposte più concrete all’interrogativo sul “se” e “in che termini” scompariranno i co.co.pro. oppure sarà possibile stipularne di ulteriori.
In ogni caso, qualora lo schema di decreto legislativo di cui si è detto entrasse in vigore senza subire alcuna modifica, una disposizione ivi contenuta fa salvi, nel periodo transitorio, i contratti di collaborazione a progetto in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo fino alla loro naturale scadenza. Il divieto, dunque, riguarderà solo la stipula e/o la proroga di contratti a progetto dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, mentre quelli che sono stati firmati prima dell’entrata in vigore della nuova normativa continueranno ad essere validi fino a quando non scadranno.
(Fonte: La Legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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