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Gestione separata INPS per professionisti e autonomi: quando l’iscrizione?


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Pagamenti, aliquote, imponibile e contributi: tutti gli obblighi degli autonomi e liberi professionisti anche occasionali.
I professionisti e i lavoratori autonomi che non siano iscritti ad albi professionali e che non debbano versare i contributi ad appositi enti previdenziali privati, devono essere iscritti alla gestione separata dell’Inps: ciò vale sempre che l’esercizio della professione sia abituale, anche se non esclusivo.
Così, per esempio, il tirocinante o il praticante, o ancora chi abbia altra copertura contributiva contestuale allo svolgimento della professione, a causa della quale la Cassa di appartenenza esclude l’obbligo di versamento del contributo soggettivo, relativo all’attività professionale.
I percettori di redditi professionali devono comunicare all’INPS la tipologia dell’attività svolta, i propri dati anagrafici, il codice fiscale e il domicilio.
Il versamento dei contributi di tali soggetti è pari a quello previsto per i collaboratori coordinati e continuativi. Le differenze invece riguardano le modalità di iscrizione e le caratteristiche del contributo. Eccole qui di seguito.
Imponibile
L’imponibile è costituito dai redditi derivanti, in base alla normativa fiscale, dall’esercizio di arti e professioni: vale a dire dall’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo, diverse dalle imprese commerciali in senso lato, compreso l’esercizio in forma associata di attività svolte da persone fisiche riunite in associazioni senza personalità giuridica costituite per l’esercizio in forma associata di arti e professioni .
Il contributo è dovuto nel limite del massimale imponibile, fissato per l’anno 2015 in € 100.324,00.
Ripartizione e versamento
In generale, vige sempre la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente, stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).
In merito ai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, si ricorda che l’onere contributivo è a carico degli stessi che devono provvedere in proprio al pagamento del contributo. Essi possono addebitare ai committenti in via definitiva una quota dell’onere contributivo, pari al 4% dei compensi lordi (si tratta di un titolo e non un obbligo di addebito). Il versamento deve essere effettuato, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2014, primo e secondo acconto 2015).
Il versamento del contributo avviene con il meccanismo degli acconti (ciascuno del 40%) e del saldo con gli stessi criteri del pagamento dell’IRPEF.
Per l’anno 2014 è stata richiesta un’aliquota contributiva inferiore (27,72%) anziché 28,72% .
Prestazioni
A condizione che versino le relative aliquote contributive, i professionisti hanno diritto alle medesime prestazioni INPS previste per i collaboratori coordinati e continuativi: pensione, indennità per ricovero ospedaliero, indennità di malattia, assegno per il nucleo familiare, indennità di maternità e indennità per congedo parentale.
Aliquote per il 2015
Di recente è aumentata l’aliquota contributiva per gli iscritti alla Gestione separata Inps. Resta, invece, bloccato l’aumento dell’aliquota percentuale dei contributi dovuti alla Gestione separata da parte dei professionisti titolari di partita Iva, senza albo e cassa.
Di conseguenza, la contribuzione per il 2015 di tali soggetti, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, rimane congelata al 27,72%.
Le aliquote contributive per l’anno 2015
Di conseguenza, nell’anno 2015, le seguenti aliquote sono le seguenti:
– 30,7%, per tutti coloro che sono iscritti soltanto alla Gestione separata e non sono iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non sono pensionati e sono titolari di partita Iva;
– 27,72%, per i professionisti, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, titolari di partita Iva senza cassa e albo;
– 23,50%, per coloro che sono iscritti alla Gestione separata e sono iscritti anche ad gestione previdenziale obbligatoria e/o sono pensionati.
Le citate aliquote sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dalla legge che per l’anno 2015 è di euro 100.324,00.
Per quanto concerne i lavoratori autonomi occasionali, tenendo presente che l’aliquota si applica soltanto per la parte eccedente i 5 mila euro di reddito, si avrà per gli iscritti soltanto alla Gestione separata, l’aliquota del 30,72% per i redditi fino a 100.324,00 euro, mentre scenderà al 23,50%, sempre fino a 100.324,00 euro, nel caso di iscrizione ad altra gestione previdenziale obbligatoria e/o titolarità di pensione diretta o indiretta.
(Fonte: La Legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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