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Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali: adempimenti procedurali e modalità operative


News Lavoro

Per assicurare adeguate forme di sostegno al reddito dei lavoratori di imprese che operano in settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, nei casi di riduzione o sospensione temporanea dell'attività lavorativa in costanza di rapporto di lavoro, la legge n. 92 del 2012 ha stabilito, per le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, la possibilità di stipulare accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, per la costituzione di Fondi di solidarietà che tutelino il reddito nei casi previsti in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria e per attuare interventi che favoriscano il rinnovamento delle professionalità e politiche attive di sostegno al reddito e all’occupazione.


Con la circolare n. 6 dell’11 gennaio 2017 si forniscono indicazioni in ordine all’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali.


I contributi per il finanziamento delle prestazioni ordinarie erogate dal Fondo sono dovuti a decorrere dal 1° gennaio 2014 e l’adeguamento dell’aliquota contributiva è fissato a decorrere dal mese di febbraio 2017.


La circolare illustra anche la disciplina dell’assegno straordinario. Tra le novità, la diminuzione da 96 a 60 mesi del periodo massimo di fruizione dell’assegno straordinario da parte dei lavoratori beneficiari.


Per gli adempimenti procedurali ed operativi circa le modalità di denuncia e di versamento dei contributi dovuti, vai alla circolare n. 6 dell’11 gennaio 2017

 

 

 


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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