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Ferie forzate vietate se a sorpresa e per poche ore


Ordine Informa

Niente più pericolo, per i dipendenti in “credito” di giorni di ferie, di vedersele imporre dall’azienda solo per smaltirle al più presto e, soprattutto, con termini e modalità decise unilateralmente da quest’ultima: secondo infatti una recente sentenza del Tribunale di Pordenone [1], il datore di lavoro non può, a sorpresa e solo per poche ore al giorno,mettere il dipendente in ferie forzose in modo da cancellare l’arretrato accumulato. In caso contrario, scatta la condanna della società a reintegrare il monte ore dei dipendenti.
Più volte, l’Inps è intervenuto sul punto con diverse circolari e in tutti i documenti di prassi firmati dall’ente previdenziale non viene mai intaccato il diritto del lavoratore di concordare, con l’azienda, i giorni di ferie o, quantomeno l’obbligo per il datore di comunicare preventivamente il periodo di ferie.

Vietato, quindi collocare “a riposo” i lavoratori: una condotta del genere viola le regole sancite dal codice civile [2] in tema di ferie, soprattutto se non è stato mai raggiunto un apposito accordo con i sindacati. Dette regole sanciscono il diritto del dipendente ad avere:

– un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica;

– dopo un anno d’ininterrotto servizio, ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.

C’è comunque da precisare che quest’anno una circolare dell’Inps impone al datore di far fruire le ferie ai dipendenti prima dell’inattività forzosa dovuta alla Cig: si tratta, comunque, secondo la sentenza in commento, di una disposizione dettata da un organo (l’Inps appunto) che non è certo il legislatore e, come tale, non può in alcun modo derogare al codice civile. Codice civile che, come detto, dà al lavoratore il diritto a un periodo annuale di ferie retribuito possibilmente continuativo (è questa, almeno, l’interpretazione accolta dalla giurisprudenza).

Dunque, a tutto voler concedere, se anche il datore di lavoro può dettare i tempi delle ferie, è comunque tenuto a comunicare in anticipo ai dipendenti il periodo di godimento stabilito. La fruizione dei riposi deve avvenire in modo continuativo proprio al fine di svolgere la sua fondamentale funzione, ossia consentire ai lavoratori la reintegrazione delle energie psico-fisiche.

[1] Trib. Pordenone, sent. n. 121/16.

[2] Art. 2109 cod. civ.

[3] Inps, circolare n. 56/2016

(Fonte: La Legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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