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Esenzione dell’obbligo di versamento ex CUAF soltanto per datori di lavoro che non perseguono fini di lucro


Ordine Informa

A seguito dell’istituzione dell’assegno unico e universale ,  l’INPS, con il messaggio n.1921 del 05 maggio 2022, ha  fornito  chiarimenti in esito alla prosecuzione dell’esonero del versamento del contributo ex CUAF (codice autorizzazione “1C”), per i datori di lavoro che non perseguono fini di lucro. L’Istituto, infatti, evidenzia che il legislatore non è intervenuto sulle disposizioni afferenti agli obblighi contributivi per i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo ex CUAF, tantomeno con riferimento alle disposizioni che ne disciplinano l’esonero per determinati soggetti datoriali.
Per cui, previo conforme parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il messaggio INPS chiarisce che possono continuare a beneficiare del regime di esenzione dell’obbligo di versamento del contributo ex CUAF, i datori di lavoro che non perseguono fini di lucro di cui all’articolo 49, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 881, e all’articolo 23-bis del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, qualora garantiscano un trattamento di famiglia non inferiore a quello previsto dalla legge in relazione a tutte le tipologie di nuclei familiari che non rientrano nella platea dei beneficiari dell’assegno unico e universale (associazioni sindacali, associazioni di categoria, partiti politici, aziende operanti all’estero in paesi con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale oltre che le Amministrazioni dello Stato, Enti Pubblici etc..).

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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