Skip to main content

Dimissione in caso di assenza ingiustificata


Ordine Informa

Il Tribunale del Lavoro di Udine, in una sentenza depositata lo scorso 27 maggio, ha sancito che assentarsi dal lavoro senza fornire alcuna giustificazione, per indurre la parte datoriale ad adottare il licenziamento per assenza ingiustificata, è da censurare. La pronuncia intercetta una sorta di prassi che si va sempre più diffondendo, ossia di assentarsi dal lavoro senza fornire alcuna giustificazione per indurre, così, il datore di lavoro a licenziare per assenza ingiustificata.

Al fine di evitare tali abusi, che comportano una ricaduta di ordine economico sia per il datore, sia per le finanze pubbliche, nel comportamento assunto dal prestatore (abbandono del posto di lavoro) è stata ravvisata la risoluzione di fatto del rapporto e ciò a prescindere dal rispetto delle procedure telematiche di cui all’articolo 26, del Dlgs 151/2015 (comunicazione telematica delle dimissioni); in tale comportamento, infatti, il Giudice ha ritenuto prevalente la sintomatica manifestazione della volontà di non dare più seguito al contratto di lavoro.

La normativa sulla formalizzazione delle dimissioni prevede che le stesse, debbano essere effettuate, a pena di inefficacia, solo con modalità telematiche (articolo 26, Dlgs 151/2015). Tuttavia, come rilevato anche dall’organo giudicante, l’articolo 26 del decreto, disciplina la sola ipotesi di una manifestazione istantanea della volontà risolutiva del lavoratore, rimanendo escluso dal suo campo applicativo il differente caso delle dimissioni implicite per comportamento concludente, essendo sufficiente, difatti, l’estrinsecazione della stessa in condotte dalle quali emerga l’effettivo volere del prestatore .

La sentenza in esame ha richiamato la Legge delega n. 183/2014 – relativa al Jobs Act – la quale non aveva trascurato l’ipotesi di risoluzione tacita del rapporto di lavoro; tant’è che il Legislatore delegante, nel fissare i principi e i criteri direttivi, aveva tenuto conto della «necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso della lavoratrice o del lavoratore». Tuttavia, tale inciso è rimasto totalmente inattuato dal Dlgs 151/2015, che si è limitato a regolamentare il solo istituto delle dimissioni telematiche.

Il quadro normativo così delineato impone una lettura complessiva che rispetti il principio costituzionale del limite della legge delegata. Sicché anche sotto tale profilo si rafforza la possibilità di affermare la sussistenza delle dimissioni di fatto.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X