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Detassazione, gli adempimenti a carico del datore di lavoro


Ordine Informa

La corretta applicazione della detassazione, oltre alla stesura dei contratti collettivi secondo i canoni richiesti dalla norma, impegna i datori di lavoro ad una serie di adempimenti, nella loro veste di sostituti d’imposta.
Nello specifico, come previsto dal comma 182, dell’articolo 1, della legge 208/2015 il datore applica in automatico l’agevolazione fiscale ai dipendenti cui ha rilasciato la Cu/2016 recante indicazione dei redditi di lavoro dipendente di tutto il 2015 (365 giorni), che non superano il limite reddituale di euro 50.000, comprendendo anche quelli percepiti secondo il criterio di “cassa allargata”.
Nel caso, invece, di lavoratori titolari di più rapporti di lavoro in contemporanea (ad esempio i lavoratori part-time), per i quali non sia stato effettuato il conguaglio complessivo dei redditi, il datore di lavoro deve richiedere un’attestazione scritta del reddito da lavoro dipendente erogato dagli altri sostituti d’imposta nell’anno 2015.
Se poi il lavoratore, pur in forza per tutto il 2015 presso lo stesso datore di lavoro, ha avuto anche un secondo rapporto superando così la soglia di reddito per l’applicazione della detassazione, deve comunicare al sostituto d’imposta l’inapplicabilità dell’agevolazione. L’attestazione dovrà anche essere richiesta nei confronti dei lavoratori assunti nel corso del 2016, per i quali il datore di lavoro – non essendo a conoscenza del reddito 2015 né di eventuali somme già detassate nel 2016 – non applicherà in automatico la detassazione.
Occorre, altresì, gestire quelle casistiche in cui, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale, il datore di lavoro abbia già corrisposto emolumenti premiali derivanti da accordi collettivi comunque rispondenti ai criteri definiti dal Dm stesso (si pensi alle intese vigenti, a validità pluriennale). In questo caso, il datore, avendo applicato le aliquote Irpef ordinarie, potrà restituire agli interessati la maggiore imposta versata con la prima busta paga utile oppure avvalendosi delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.
Al lavoratore è comunque concessa la facoltà di rinunciare espressamente al regime della tassazione sostitutiva; così anche il datore di lavoro, qualora verificasse più vantaggiosa l’applicazione della tassazione ordinaria rispetto alla detassazione, applicherà quella più favorevole dandone comunicazione all’interessato. Si pensi – ad esempio – all’ipotesi in cui, per effetto del diritto alle detrazioni fiscali, queste ultime siano superiori all’imposta dovuta.
Va, comunque, precisato come eventuali inesattezze nell’applicazione della detassazione causate da errate comunicazioni da parte del lavoratore al proprio sostituto d’imposta, potranno essere “ravvedute” da parte di quest’ultimo attraverso la presentazione – nel corso del 2017 – della dichiarazione dei redditi. Ad esempio, il lavoratore potrà recuperare la maggior imposta versata, qualora abbia percepito emolumenti incentivanti tassati con aliquota ordinaria anziché agevolata.
Sarà, inoltre, possibile correggere la propria tassazione da parte di chi ha usufruito della detassazione in modo indebito, perché privo dei requisiti individuali richiesti dalla norma.
Infine, le Entrate, con riferimento alle passate “edizioni” della misura (circolare 20/E/2011), avevano già chiarito che le somme oggetto di detassazione non rientrano nel computo ai fini della compilazione del modello Isee, agevolando così l’accesso da parte dei dipendenti a prestazioni sociali (asili nido, mense scolastiche, eccetera).
Gli emolumenti assoggettati all’imposta sostitutiva del 10%, pur non facendo parte dell’imponibile “ordinario” dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, rilevano invece nel conteggio del reddito da indicare ai fini della corresponsione di determinate prestazioni assistenziali, quali gli assegni per il nucleo familiare e l’assegno sociale.
(Autore: Alessandro Rota Porta)
(Fonte: Lavoro&Impresa)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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