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Ddl sul lavoro autonomo: arriva la polizza assicurativa contro il ritardo nei pagamenti delle fatture da parte dei clienti


Ordine Informa

Una buona notizia per partite IVA e giovani professionisti: con l’imminente approvazione del Ddl sul lavoro autonomo sarà possibile stipulare una polizza assicurativa contro il rischio di mancato pagamento della fattura da parte del cliente: il giovane avvocato, il commercialista, ma anche l’ingegnere, l’architetto, ecc. potrà così tutelarsi dall’eventualità che, dopo tanto lavoro e tempo impiegato, i propri sforzi vengano frustrati dall’inadempienza del committente. Ma procediamo con ordine.
Dopo l’approvazione del Job Act e la riforma delle collaborazioni coordinate e continuative, il Governo vuol disciplinare, in modo unitario, anche il mondo delle Partite Iva. Nasce così il Ddl sul lavoro autonomo, il primo testo, nella storia del nostro Paese, dedicato ai rapporti di lavoro diversi da quello subordinato e dalle collaborazioni esterne.
Numerosi sono i temi toccati dalla riforma: da una disciplina apposita per la maternità, a una serie di tutele per il caso di malattia, al potenziamento della formazione. Eccole nel dettaglio.
Una polizza se il cliente non paga
Il ddl prevede che, in caso di prolungato ritardo nell’adempimento del corrispettivo da parte del cliente-committente, il giovane professionista o l’autonomo potrà rivolgersi alla compagnia assicurativa ed essere soddisfatto da quest’ultima, dopo aver sottoscritto un’apposita polizza il cui contenuto verrà disciplinato dalla legge. Inoltre il premio annuale che verrà versato all’assicurazione per poter usufruire di questo utile servizio sarà detraibile dalle tasse.
Oggi invece il lavoratore autonomo si limita ad aspettare il corrispettivo e, al più, si rivolge ai servizi di recupero crediti degli ordini professionali. Con la polizza e l’incentivo fiscale sui premi versati, l’obiettivo del governo è offrire una protezione in più, soprattutto per chi è alle prime armi.
Malattia
In caso di malattia grave che superi i 30 giorni, il professionista potrà evitare di pagare i contributi previdenziali fino a massimo due anni; potrà poi recuperare l’arretrato, ai fini contributivi, versandolo in rate, per un periodo pari al triplo di quello di sospensione dell’attività professionale per la malattia.
Bandi pubblici
Viene ribadita l’intenzione, già manifestata nella legge di Stabilità 2016, di aprire il mondo di autonomi e professionisti ai bandi pubblici sino ad oggi riservati solo alle aziende. Così il ddl impone alle amministrazioni pubbliche di non limitare la partecipazione ai progetti agli autonomi, per esempio, richiedendo obbligatoriamente l’iscrizione alle Camere di Commercio o di associarsi in società. Per esempio, qualora un Comune lanci un bando per rifare il proprio sito internet, potranno partecipare sia gruppi di professionisti, sia, avendone le competenze, il singolo lavoratore autonomo.
Maternità
Nel caso di nascita di un bambino il professionista e le partite Iva potranno percepire l’indennità di maternità pur continuando a lavorare (non è prevista, quindi, l’astensione obbligatoria dal lavoro). Inoltre, nei primi tre anni di vita del bambino sarà possibile ottenere un congedo parentale di sei mesi.
L’indennità sarà pagata dall’Inps a seguito di apposita domanda in carta libera corredata da un certificato medico rilasciato dalla Asl.
Formazione
Le spese sostenute per la formazione professionale potranno essere interamente deducibili dalle tasse (attualmente, invece, lo sono fino a massimo il 50% dell’importo). Nel beneficio fiscale rientreranno corsi di aggiornamento (obbligatori o facoltativi), mater e convegni, escluse solo le spese di viaggio.
Lavoro agile
Nasce il lavoro agile. Un pacchetto di norme disciplinerà una nuova modalità di esecuzione dell’attività di lavoro subordinato (da non confondersi con il mero telelavoro): essa verrà svolta solo in parte all’interno dei locali aziendali, anche con strumenti tecnologici, rispettando i vincoli orari previsti.
Contratti di mandato professionale con limiti
Per evitare i contratti capestro tra committente e professionista, viene vietato, a pena di nullità, di modificare unilateralmente le condizioni di contratto. E si considerano poi illecite le clausole che fanno recedere dal contratto senza preavviso, o che fissano termini di pagamento troppo lunghi, superiori ai 60 giorni.
(Autore: La Legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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