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Cumulo di periodi non coincidenti per iscritti a più gestioni INPS


News Lavoro

Nella circolare 16 marzo 2017, n. 60 sono fornite le prime istruzioni applicative sul cumulo di periodi assicurativi non coincidenti degli iscritti a due o più forme di assicurazione gestite dall’INPS (Assicurazione Generale Obbligatoria, Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, lavoratori autonomi, Gestione Separata e forme sostitutive ed esclusive), al fine di conseguire un’unica pensione, secondo quanto disposto dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 che ha modificato quanto già previsto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Dal 1° gennaio 2017, in base alla l. 232/2016,  la facoltà di cumulo dei periodi assicurativi può essere esercitata per conseguire la pensione di vecchiaia anche da coloro che sono già in possesso dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni interessate oppure per conseguire la pensione anticipata con i requisiti previsti dalle norme in vigore, compreso l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita.


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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