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CU 2016, codice fiscale del coniuge si o no?


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CU 2016, codice fiscale del coniuge si o no?

Entro il 7 marzo va inviata telematicamente la CU 2016. Ma è obbligatorio inserire il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico?

Entro il 7 marzo i sostituti d’imposta sono tenuti all’invio telematico all’Agenzia delle Entrate della CU 2016 per i lavoratori dipendenti (la scadenza per i lavoratori autonomi è quella dei 770).

Uno dei dubbi legati alla trasmissione della CU 2016, riguarda l’inserimento del codice fiscale del coniuge del lavoratore anche se non fiscalmente a carico. L’inserimento di questo dato dovrebbe prevenire un fastidioso inconveniente che si è registrato lo scorso anno legato al 730 precompilato.

Il problema se inserire o no questo dato nella CU 2016 nasce dal fatto che questo dato è molto difficile da reperire in alcuni casi, si pensi ad esempio ai lavoratori stagionali. Infatti il lavoratore fornisce solitamente il codice fiscale di coniuge e familiari solo se questi sono fiscalmente a carico.

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro a tal proposito ha pubblicato l’approfondimento del 3 marzo nel quale fa notare come questa richiesta non costituisca un obbligo per il datore di lavoro (in qualità di sostituto d’imposta) e ne spiega le motivazioni.

Il lavoratore, infatti, non è obbligato a comunicare i dati del coniuge o il proprio stato civile e, di conseguenza, non risulta possibile sanzionare il datore di lavoro che non indica tali dati nella Certificazione Unica del lavoratore. Soprattutto perché anche la Pubblica Amministrazione non rispetta questo presiunto “obbligo” e il sistema di controllo dell’Agenzia delle Entrate non prevede alcun errore bloccante in assenza del codice fiscale del coniuge non a carico.

CU 2016 senza obbligo di indicazione del codice fiscale del coniuge non a carico del lavoratore scade il termine per la trasmissione della certificazione unica da parte dei sostituti di imposta, finalizzato alla predisposizione della dichiarazione 730 precompilata. Quest’anno, uno degli aspetti che ha generato maggiore difficoltà operativa per i consulenti del lavoro e per le aziende, è rappresentato dalla richiesta di compilazione del codice fiscale del coniuge del lavoratore anche se non fiscalmente a carico.

Un dato non semplice da reperire poiché, normalmente, i lavoratori comunicano al proprio datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, solo il codice fiscale del coniuge a carico al fine di fruire delle detrazioni di imposta durante i periodi di paga.

L’art. 23, D.P.R. n.600/73 afferma che le detrazioni per familiari a carico sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto indicando le condizioni di spettanza e il codice fiscale dei soggetti per i quali intende fruire delle relative detrazioni. Da quanto previsto dal citato art. 23 si evince l’assenza di obblighi per il sostituto d’imposta di inserire tali dati, in quanto è diritto del contribuente dichiarare o meno le informazioni al fine di fruire delle detrazioni per familiari a carico.

(Autore: Antonio Maroscia)

(Fonte: Lavoro&Diritti) 


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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