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Criticità riduzione IVS 0,80%+1,2%, sull’esonero lavoratrici madri


Ordine Informa

La Legge di Bilancio introduce, in via sperimentale per l’anno 2022, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, nella misura del 50%, a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del suddetto rientro. In relazione a ciò l’INPS, con la circolare n. 102/2022, in riferimento al coordinamento con gli altri incentivi – prevedeva la possibilità di cumulare l’agevolazione per il rientro delle lavoratrici madri con l’esonero di 0,8 + 1,2 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore seguendo la regola

fino ad oggi utilizzata per il cumulo delle agevolazioni contributive, ossia applicare la seconda agevolazione sulla quota di contribuzione che residua dopo l’applicazione della prima riduzione. Tuttavia, con il messaggio n. 4042 del 9 novembre 2022, l’Istituto – contraddicendo a quanto scritto nella precedente circolare – cambia la regola da seguire per applicare il cumulo tra la riduzione IVS 0,8+1,2% e l’esonero al 50% per le lavoratrici madri che rientrano al lavoro dopo il congedo di maternità. L’Istituto scrive infatti che “la cumulabilità opera sull’intero ammontare della contribuzione a carico del dipendente” e che “laddove sia già stata applicata la riduzione del 50% della quota a carico della lavoratrice madre, l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 121, della Legge di Bilancio 2022 e dall’articolo 20, comma 1, del decreto-legge n. 115/2022, può trovare applicazione sull’intera contribuzione dalla stessa dovuta” e viceversa. Si rammenta che per il cumulo delle agevolazioni contributive a carico del datore di lavoro è sempre stata seguita – anche dall’Istituto previdenziale – la regola secondo cui quando due agevolazioni sono tra loro cumulabili, per l’effettiva applicazione della seconda misura agevolata deve farsi riferimento alla contribuzione “dovuta”, e cioè, più specificamente, alla contribuzione residua “dovuta”, in ragione del primo esonero applicato. Non si comprende quindi perché dovrebbero essere applicate delle regole differenti – e più “vantaggiose” – per le agevolazioni che riguardano la contribuzione conto dipendente rispetto alle agevolazioni che riguardano la contribuzione datoriale e, ancor più incomprensibile è il cambio “in corsa” dove un messaggio contraddice quanto scritto in una precedente circolare.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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