Skip to main content

Contratti a termine – Cresce il rischio di contenzioso


Ordine Informa

Il punto più di “impatto” del cosiddetto decreto Dignità, riguarda il contratto a termine. L’intervento attuale lascia invariato il limite quantitativo del 20% ma riduce il limite di durata massima (compresi rinnovi e proroghe, peraltro queste ultime ridotte da 5 a 4 ) a 24 mesi. Di fatto, però, la durata si riduce a un anno, posto che per andare oltre tale termine e arrivare a 24 mesi (ma anche solo per rinnovare un contratto di durata inferiore all’anno) occorrerà inserire la causale, cioè entrare in una situazione di grande incertezza e ad elevato rischio di contenzioso. Anche perché le causali previste dal decreto (peraltro ancora oggetto di discussione) sono tra le più rigide mai concepite. Si torna infatti non al sistema ante 2015, caratterizzato dal causalone (ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive), ma all’elencazione delle causali tipiche, sul modello della legge del ’62 (estraneità delle esigenze all’ordinaria attività, non programmabilità degli incrementi). Senza neppure la valvola di sfogo della possibilità per la contrattazione collettiva di introdurre altre tipologie di causale, inserita nel 1987 proprio per mitigare la rigidità della norma.
Causali rigide, dunque, basti pensare al fatto che gli incrementi di attività che possono giustificare l’apposizione del termine (o il rinnovo o la proroga) nei casi previsti, oltre ad essere temporanei e non programmabili, devono essere anche significativi, con tutta l’incertezza derivante da tale aggettivo.
Si consideri inoltre che la causale deve essere specifica (“L’atto scritto contiene … la specificazione delle esigenze”), il che potrà aprire la strada a valutazioni di nullità della clausola per genericità. È facile quindi pronosticare una vivace ripresa del contenzioso. A fronte di ciò, il beneficio atteso in termini occupazionali è quantomeno dubbio: non è affatto detto che rendere più difficile rinnovi e proroghe dei contratti a termine conduca ad un incremento dei contratti stabili, ben potendo tradursi in una semplice sostituzione di un lavoratore con un altro.
(Autori: AM)
(Fonte: Min. Lav.)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X