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Così si contesta la cartella Equitalia notificata con PEC


Ordine Informa

 

Anche la comunicazione con posta elettronica certificata è impugnabile se l’esattore non dimostra che l’originale corrisponde al messaggio contenuto nell’ email.

 

La notifica della cartella di Equitalia effettuata con posta elettronica certificata (PEC) doveva togliere ogni possibilità di impugnazioni per vizi formali da parte dei contribuenti? E invece non sarà così. Perché anche la comunicazione con l’email certificata ha i suoi lati deboli e si presta ai consueti escamotages. La notizia viene dalla Commissione Tributaria di Grosseto che, con un recente provvedimento, ha accolto il ricorso di un contribuente.

 

Il processo telematico non è infallibile anche quando, dall’altro lato, c’è l’agente per la riscossione. E questo perché se Equitalia non riesce a dimostrare che l’originale della cartella esattoriale, per come prodotta in giudizio davanti al giudice, corrisponde perfettamente al messaggio a suo tempo inviato con Pec al contribuente, la notifica si considera nulla.

 

Il contribuente ha gioco facile se contesta la regolarità della notifica. Infatti, in tal modo, egli scarica la prova contraria sulla controparte. Per cui sarà l’agente della riscossione a dover necessariamente dimostrare che, invece, la comunicazione è avvenuta correttamente. E, a tal fine, dovrà, oltre che produrre i documenti in causa, provare la conformità fra la copia cartacea della cartella depositata in giudizio e l’asserita copia digitale dell’atto spedita telematicamente. Non potrà invece limitarsi a depositare una comunicazione interna in cui si afferma che il messaggio originale è incluso in allegato e spiega come fare per aprirlo.

 

Insomma, l’Agente per la riscossione deve documentare la corrispondenza fra il messaggio originale e quello trasmesso via Pec: se non assolve all’ onere probatorio deve rinunciare alla pretesa riscossione.

 

Inoltre anche la cartella telematica deve essere redatta in conformità al modello ministeriale: non può quindi essere un estratto o avere una forma diversa solo perché il mezzo di comunicazione prescelto è l’email. L’atto deve essere identico a quello che sarebbe stato inviato in formato cartaceo.

(Fonte: La Legge per tutti) 

Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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