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Contratti di solidarietà difensivi: ulteriori precisazioni dal Min. Lavoro


Ordine Informa

Precisazioni dal Ministero del Lavoro sui contratti di solidarietà difensivi dopo i recenti provvedimenti di riordino degli ammortizzatori sociali.
Lo scorso 12 febbraio il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha emanato la Circolare n. 8 in materia di Ammortizzatori sociali, contenente ulteriori precisazioni e indicazioni operative concernenti i contratti di solidarietà difensivi, ex art. 5 della Legge n.236/1993.

Con questa Circolare a cura della Direzione Generale Ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione fornisce precisazioni e indicazioni operative circa i contratti di solidarietà difensivi a seguito delle nuove disposizioni introdotte dai recenti provvedimenti normativi di riordino degli ammortizzatori sociali.

In particolare la Circolare si sofferma sui seguenti punti relativamente alla sfera dei contratti di solidarietà difensivi:

Abrogazione e termini di efficacia dei contratti di solidarietà difensivi di tipo b

Per espressa previsione della norma i contratti di solidarietà difensivi di tipo B vengono abrogati dal 1° luglio 2016. Pertanto l’ultimo giorno utile per stipulare tali contratti è il 30 giugno 2016.

Inoltre:

i contratti di solidarietà stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015 saranno applicati per la durata del contratto prevista dal verbale di accordo firmato dalle parti;

i contratti di solidarietà stipulati a partire dal 15 ottobre 2015 saranno applicati non oltre la data del 31 dicembre 2016, anche nel caso in cui il verbale di accordo sindacale preveda una scadenza del periodo di solidarietà successiva a tale data. Quindi in quest’ultimo caso il contributo non potrà essere riconosciuto oltre il 31 dicembre 2016.

Assunzioni a tempo determinato

Il D. Lgs. 81/2015 recante la disciplina organica dei contratti di lavoro, stabilisce che “l’apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa […] presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato”.

Quindi in questo divieto non rientrano le assunzioni a tempo determinato da parte di imprese in regime di solidarietà ai sensi dell’art. 5, comma 5, L. n. 236/93, in quanto non destinatarie del trattamento di cassa integrazione guadagni.

Obblighi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro

Resta valida la disciplina sulle modalità di svolgimento dell’attività di formazione durante il periodo di solidarietà, ma il Ministero precisa che, in riferimento alla disciplina degli obblighi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. n.81/2008, trovano applicazione le disposizioni contenute nell’Interpello n. 16 del 22 maggio 2013.

Interpello n. 16/2013 al Ministero del Lavoro 

Adempimenti delle dtl – aspetti procedimentali

Per abbreviare i tempi delle autorizzazioni o dei respingimenti delle domande di solidarietà, le DTL dovranno trasmettere la documentazione già verificata alla Direzione Generale Ammortizzatori sociali e I.O. entro 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza.

Min. Lavoro: Circolare n. 8/2016 

(Autore: Antonio Maroscia)

(Fonte: Lavoro&Diritti) 


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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