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Congedi parentali ad ore nel CCNL Studi Professionali


Ordine Informa

Nota di approfondimento di Confeprofessioni Lavoro in merito alla fruizione dei congedi parentali ad ore nel CCNL Studi Professionali.
Confprofessioni Lavoro, sito di aggiornamento ed informazione per gli Studi Professionali, ha pubblicato una nota di approfondimento in merito alla fruizione dei congedi parentali ad ore nel CCNL Studi Professionali.

L’art. 97 del Contratto Nazionale disciplina la possibilità di usufruire del congedo parentale ad ore così come previsto dall’art. 32 del Testo Unico a tutela della maternità e della paternità (DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151).

Così come previsto dal D. lgs 80/2015 il lavoratore potrà avvalersi del suddetto congedo parentale a ore comunicandolo al proprio datore di lavoro almeno 2 giorni prima della fruizione, indicando:

il numero di mesi di congedo parentale da utilizzare;

l’arco temporale entro il quale le ore di congedo saranno fruite (inizio e fine);

la programmazione mensile delle ore di congedo, la quale deve essere concordata con il titolare dello studio.

Come specifica la nota, la prestazione lavorativa giornaliera non potrà mai essere di durata inferiore a 4 ore. Pertanto non possono essere presentate richieste di congedo parentale a ore che comportino l’effettuazione di una prestazione di durata inferiore.

Domanda di congedo parentale a ore da presentare all’INPS

La domanda di congedo parentale a ore deve essere presentata all’INPS mediante specifica procedura

telematica per ogni singolo mese solare. Così come previsto dalla circolare dell’INPS n. 152/2015, pertanto, prosegue la nota, se necessario bisogna presentare una domanda per ogni periodo che ricade in un diverso mese solare.

Nel modulo telematico l’INPS ha previsto che dovrà essere indicato il Ccnl di riferimento e il numero di giornate intere di congedo parentale da fruire in modalità oraria.

Un mese di congedo parentale, vale al dipendente 174 ore. Queste possono essere cumulate, anche nell’ambito della stessa giornata, con altri riposi e permessi previsti dalla legge o dal Ccnl, ma non con i permessi o riposi disciplinati dal T.U maternità/paternità (es. permessi per allattamento).

Maturazione dei ratei

Ferie e mensilità supplementari nei periodi in cui il dipendente ha goduto dei congedi parentali ad ore nel CCNL Studi Professionali, matureranno in base al numero di giorni interi effettivi di congedo richiesti dal lavoratore, così come segnalati nella comunicazione inviata all’INPS.

Quindi i ratei:

matureranno per ogni mensilità in cui si sono prestati almeno 15 giornate di lavoro effettivo o equiparati (es. per maternità, malattia, congedo matrimoniale, infortunio, CIG a orario ridotto, contratti di solidarietà ecc.),

non matureranno per le assenze ingiustificate, gli scioperi, i permessi e congedi non retribuiti e i periodi di congedo parentale.

(Autore: Antonio Maroscia)

(Fonte: Lavoro e Diritti) 


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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