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Come si accumulano le ferie?


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Maturazione delle ferie: ratei, computo, termine per il godimento.
Ho lavorato per tre mesi come stagionale e non mi sono state pagate le ferie: ne ho diritto anche se non ho lavorato per un anno intero?

Le ferie sono un diritto irrinunciabile del lavoratore: si tratta di un’astensione dal lavoro retribuita, finalizzata al recupero psico-fisico. Spettano, per legge [1], in ragione di 4 settimane l’anno, ma maturano mese per mese: ciò vuol dire che spettano anche quando non è lavorato l’intero anno solare, ovviamente in base al numero di mesi di attività. I contratti collettivi possono prevedere delle giornate aggiuntive oltre alle quattro settimane previste dal Decreto sull’orario di lavoro.

Maturazione delle ferie

Come poc’anzi accennato, per ogni mese matura un rateo di ferie pari a un dodicesimo del totale annuo spettante. Qualora il contratto collettivo preveda, ad esempio, 26 giornate l’anno (pari, appunto, a 4 settimane, poiché le domeniche o i diversi giorni di riposo settimanale non contano), sarà dovuto, ogni mese, un rateo di 2,16 giornate, pari a 17,28 ore.

Il rateo spetta se il mese è lavorato interamente, o per una frazione pari o superiore a 15 giorni: ad esempio, se un dipendente è assunto il 20 del mese, o licenziato il 5 del mese, per quelle mensilità non maturerà alcun rateo di ferie; lo stesso vale per i contratti con part time verticale o misto (che prevedono l’attività lavorativa solo in alcune giornate della settimana, del mese o dell’anno): il rateo, difatti, non maturerà qualora siano lavorate, in un mese, meno di 15 giornate, mentre maturerà in misura piena nel part time orizzontale (poiché tutte le giornate, in tale tipologia contrattuale, risultano lavorate, seppure ad orario ridotto).

Fruizione delle ferie

La normativa dispone che le ferie debbano essere godute, durante l’anno, in misura pari ad almeno 2 settimane, mentre le restanti 2 settimane debbano essere godute nei 18 mesi successivi all’anno di maturazione (salvo deroga del contratto collettivo, che comunque non può spostare troppo in avanti il godimento di tale astensione dal lavoro, per non pregiudicarne la finalità di recupero psico-fisico). Il periodo oltre le 4 settimane, eventualmente previsto dal contratto collettivo, può essere fruito anche successivamente.

Divieto di monetizzazione delle ferie

La legge dispone che le ferie non possono essere monetizzate, e che sia nullo qualsiasi patto che preveda un’indennità al posto del loro godimento [2].

Tuttavia, in alcuni casi, nei quali risulta impossibile il loro godimento, possono essere liquidate. Le ipotesi, nel dettaglio, sono le seguenti:

– cessazione del contratto di lavoro, che dà diritto al pagamento delle ferie residue maturate e non godute;

– periodi aggiuntivi rispetto alle 4 settimane legali;

– mancato godimento per esigenze aziendali, con impossibilità di successiva fruizione in altro momento;

– invio del lavoratore all’estero con rinegoziazione delle condizioni contrattuali.

Prescrizione delle ferie

Le ferie non si prescrivono, nel senso proprio del termine, ma si prescrive l’indennità connessa al loro mancato godimento: poiché quell’indennità ha natura non di retribuzione, ma di risarcimento, il termine di prescrizione è di 10 anni, a partire non dal momento della maturazione delle ferie, ma dal momento in cui sarebbe dovuto avvenire il pagamento dell’indennità [3].

[1] D.lgs 66/2003.

[2] Art. 36 Cost.

[3] Cass. Sent. 10341/2011

(Autore: Noemi Secci)

(Fonte: La Legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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